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Ordinanza — n. 20554/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20554/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20554/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29203/2020R.G. proposto da Schiavetti Gianfranco, Schiavetti Maurizio e Schiavetti Lorenzo, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Federico (p.e.c. indicata: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 27; –ricorrenti – contro Sansotta Irene, rappresentata e difes a dall'Avv. Claudia Pellegrino (p.e.c. indicata: claudiapellegrino @ordineavvocatiroma.org ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Angelico, n. 36;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20554/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso contro Becelli Barbara, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Sorrentino (p.e.c.: federicosorrentino@ordineavvocatiroma.org ) e Francesca Sorrentino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30; –controricorrente – e nei confronti di Balena Marco; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4195 /20 20 depositatal’11 settembre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 aprile 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello.

Parole chiave

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azione di responsabilità azione di rettifica ricorso per risarcimento danni denuncia mendace violazione dei doveri professionali ricorso all'autorità di vigilanza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29203/2020R.G. proposto da Schiavetti Gianfranco, Schiavetti Maurizio e Schiavetti Lorenzo, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Federico (p.e.c. indicata: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 27; –ricorrenti – contro Sansotta Irene, rappresentata e difes a dall'Avv. Claudia Pellegrino (p.e.c. indicata: claudiapellegrino @ordineavvocatiroma.org ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Angelico, n. 36;

–controricorrente – Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso contro Becelli Barbara, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Sorrentino (p.e.c.: federicosorrentino@ordineavvocatiroma.org ) e Francesca Sorrentino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30; –controricorrente – e nei confronti di Balena Marco; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4195 /20 20 depositatal’11 settembre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 aprile 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che: Gianfranco, Maurizio e Lorenzo Schiavetti ricorrono con tre mezzi , nei confronti di Irene Sansotta e Barbara Becelli (che depositano controricorso) e di Marco Balena (che non svolge difese) avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato la domanda di risarcimento danni subiti in conseguenza di una serie di esposti , asseritamente calunniosi, p resentati dai convenuti ad autorità amministrative e giudiziarie per presunti reati connessi ad opere di ristrutturazione eseguite in località Mandriacce di Ponzano Romano;

è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto in data 1° febbraio 2023 del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; considerato che: è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti di tutte le parti intimate; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondocomma, cod. proc. civ.; la stessa risulta ritualmente comunicata dalla cancelleria alle altre parti interessate, in adempimento dell’obbligo previsto dal terzo comma della citata disposizione, applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149); deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del processo; reputa il Collegio che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio , si giustifichi l’integrale compensazionetra le parti delle spese del giudizio di cassazione ;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della