Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Palermo Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Russell Ornela, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Intesa Sanpaolo, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28243/2022 R.G. proposto da : MAGLIO LUCIANO, MARTORANA GIACOMA, domiciliati presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato RUSSELLO ORNELLA (RSSRLL72L51A089Y) -ricorrente- contro BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D),che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1444/22 che si assume depositata il 26/08/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoed a carico dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale; p.q. m. dichiara estinto il giudizio.
Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/07/20