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Ordinanza — n. 20543/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where multiple lawyers represent client, so one's death doesn't interrupt appeal term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20543/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the death of one of two authorized lawyers did not interrupt the appeal deadline. The appellant argued that the death of his sole representative should have reset the time limit under Article 328 of the Code of Civil Procedure. However, the court found that since the client was represented by two lawyers with independent powers, the death of one did not leave the client without representation. Consequently, the appeal was filed after the statutory period had expired.

Regesto Legislator

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Art. 328, comma 1, c.p.c.; Art. 301, c.p.c.; When a party is represented by multiple authorized lawyers, the death of one does not interrupt the appeal term or require renewal of notification.

Parole chiave

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multiple lawyers representation death of lawyer interruption of appeal term Code of Civil Procedure independent powers of counsel termine di revisione termini di prescrizione durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 328, comma 1, c.p.c.
301 c.p.c., ma non determina neanche l’interruzione del termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 328, primo comma, c.p.c., così come non può dar luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all’art.
Art. 301, c.p.c.
Art. 327, c.p.c.
328, primo comma, c.p.c., così come non può dar luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1218 c.c
art. 2947 c.c
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2947 c.c.) in relazione all’art.
art. 2946 c.c
art. 2236 c.c
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2236 c.c.) in relazione all’art.
art. 2697 c.c
4.2.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.) in relazione all’art.
art. 327 c.p
328, primo comma, c.p.c., così come non può dar luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, Ord. n. 24799 del 9 ottobre 2018
Cass., Sez. L., Sent. n. 1171 del 15 febbraio 1996
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28753/2020 R.G. proposto da : Caramazza Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma Via Lorenzo Magalotti 15, presso lo studio dell ’ avvocato Verrecchia Paolo Maria,che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro Bocciofila 76 S.a.s. di Brambilla Massimo C., in persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Regolo 12-D, presso lo stud io dell ’ avvocato Vecchio Zosima , che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocat i Galli Paolo e Mingione Marco; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 2084 /2020 depositata il18/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Fatti di causa 1. La Bocciofila 76 S.a.s. di Brambilla Massimo C. conveniva in giudizio l’Architetto Giuseppe Caramazza per sentirne dichiarare la responsabilità professionale, quale certificatore abilitato, derivante dall’errore commesso nel classamento energetico di alcuni immobili e, per l’effetto, per conseguirne condanna, ai sensi dell’art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall’attrice. L’attrice deduceva che il convenuto, incaricato della certificazione energetica di un complesso immobiliare, su mandato della stessa Bocciofila 76 s.a.s. di Brambilla Massimo C., avrebbe erroneamente attribuito a tutte le unità immobiliari, nonché all’intero complesso, la classe energetica “A” in luogo della reale e corretta classe energetica “C”.

Il vizio sarebbe stato accertato solo all’esito di specifiche perizie espletate su mandato di soggetti terzi, successivi acquirenti degli immobili oggetto di controversia. Il convenuto si costituiva eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio e, nel merito, l’integrale infondatezza degli assunti attorei. Con sentenza del 12 luglio 2019 il Tribunale di Monza riteneva, quanto alla questione preliminare circa la prescrizione del diritto di parte attrice ad agire in giudizio, che, essendo pacifica l’esistenza di un rapporto contrattuale tra Bocciofila 76 e l’architetto Caramazza, non dovesse applicarsi l ’ art. 2947 c.c., bensì la prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c.; concludeva, così, che il diritto ad agire in giudizio di Bocciofila 76 non era prescritto, posto che dal momento in cui era stato affidato l’incarico all’architetto Caramazza - marzo 2008 - a quello in cui era stato notificato l’atto di citazione - aprile 2016 - non erano ancora decorsi dieci anni.

Nel merito, accertava la responsabilità professionale del convenuto per l’inesatta esecuzione dell’incarico di certificazione energetica conferitogli ed accoglieva parzialmente la domanda attorea.

2. Giuseppe Caramazza proponeva appello insistendo, tra l ’ altro, per l’inesistenza del diritto e, comunque, per l’intervenuta prescrizione dello stesso. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18 agosto 2020, rigettava l’appello, in integrale conferma della sentenza gravata. 3.Avverso tale sentenza Giuseppe Caramazza propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La Bocciofila 76 S.a.s. di Brambilla Massimo C. resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.

Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2947 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente evidenzia come entrambi i Giudici avrebbero errato nell’individuazione del termine di decorrenza dell’eccepita prescrizione del diritto. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto correttamente collocare il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale alla data del rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica oggetto di controversia essendo, già allora, evidente il vizio contestato. 4.1.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2236 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Secondo il ricorrente, la pronuncia della Corte d’Appello contrasterebbe con le norme relative alla limitazione della responsabilità del prestatore d’opera. In particolare, il Giudice non avrebbe opportunamente apprezzato le circostanze del caso in base alle quali, ai sensi dell’art. 2236 c.c., la risarcibilità dei danni patiti sarebbe esclusa per l’insussistenza del dolo o della colpa grave del convenuto. 4.2.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe motivato la decisione richiamandosi acriticamente e genericamente alla pronuncia di primo grado reiterando la violazione, già perpetrata in tale sede, dei principi relativi alla ripartizione degli oneri probatori. In particolare, la Società attrice non sarebbe stata in grado, secondo il ricorrente, di fornire alcuna prova del danno asseritamente subito e del relativo nesso di causalità. 4.3. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta l ’ omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe erroneamente valutato i mezzi di prova disponibili, in particolare la c.t.u. espletata nel corso di giudizio, nonché erroneamente rigettato le ulteriori richieste istruttorie di parte. 5.Il ricorso è inammissibile per tardività. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la sentenza d’appello risulta essere stata notificata al ricorrente in data 31 agosto 2020, con la conseguenza che il termine ultimo per l’impugnazione è spirato in data 30 ottobre 2020. Ne discende l’inammissibilità del presente ricorso, in quanto notificato in data 2 novembre 2020 e, pertanto, tardivamente.

Va, infatti, chiarito che, per la peculiarità della fattispecie, nessun effetto può riconoscersi al decesso dell’Avv. Francesco Pilato, difensore dell’odierno ricorrente, avvenuto in data 11 ottobre 2020. Vero è che in caso di morte del difensore della parte durante la decorrenza del termine per impugnare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, opera la disciplina dell’art. 328, comma 1, c.p.c., secondo cui detto termine si interrompe e comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza, mentre, se tale rinnovazione non viene eseguita, l’impugnazione deve essere proposta nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall’evento interruttivo (Cass., Sez.

VI, Ord. n. 24799 del 9 ottobre 2018). Tuttavia, quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla anche disgiuntamente - il che si verifica quando manchi una espressa ed univoca volontà della parte che delimiti il potere dei difensori esigendone l’esercizio in forma congiunta, come accade nella specie - la morte di uno di essi non soltanto non è idonea a determinare l’interruzione del processo nel caso previsto dall’art. 301 c.p.c., ma non determina neanche l’interruzione del termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 328, primo comma, c.p.c., così come non può dar luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. nel caso di cui al terzo comma dell’art. 328 dello stesso codice; infatti l’esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, e rende quindi inutile l’intervento degli strumenti processuali predisposti dall’ordinamento per tale evenienza. (Cass., Sez.

L., Sent. n. 1171 del 15 febbraio 1996). Per tali motivi, nel caso di specie, essendo stato l’architetto Giuseppe Caramazza rappresentato e difeso, in entrambi i precedenti gradi di giudizio, non solo dal compianto Avv. Francesco Pilato, ma anche dall ’ Avv. Paolo Maria Verrecchia, nessun effetto interruttivo può essere riconosciuto al decesso del primo dal momento che la notifica fu effettuata presso lo studio di entrambi, quali domiciliatari.

6. Tanto preclude la disamina dei motivi ed il rilievo della loro inammissibilità, in quanto vertenti nella sostanza in una richiesta di rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, normalmente non sindacabile in sede di legittimità. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, pe