Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Amoretti Desi, had filed a decree against Leviticus Spv S.r.l. and Banco BPM S.p.A., but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17281/2022 R.G. proposto da : AMORETTI DESI, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione in ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANDO GIOVANNI (FRRGNN81D12I138K); -ricorrente- contro LEVITICUS SPV S.R.L., in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P),rappresentato e difeso dall'avvocato ZANELLI CARLA (ZNLCRL70R69I480J) -controricorrente- nonchécontro BANCO BPM S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 437/2022 depositata il 27/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore della controversia (€ 402.888,30); p.q. m. dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 5 00,00 ( quattromilacinquecento/00 ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 10/07