Decreto — n. 20304/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti in solido.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20304/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti in solido.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12848/2022 R.G. proposto da : PEROTTONI DANIELA, PENITENTI SERGIO, RIBOLDI LUCIANO, ROMANIN PIETRO FRANCESCO, PETAZZI GIORGIO MARIA, RAN YOSEF, RIGAZIO MARIA TERESA, PRESTANDREA CETTINA, PITINI VINCENZO, POZZI EZIO, PICCIONI MASSIMO, PETRUCCI GENNARO, PUPILLO MATTEO GUIDO, RICCI MIRELLA, PROVENZA MARCELLA, PILI ANDREA, RIVARA GIAMPIERO, TASSINARIO PIETRO, ROMANO FERDINANDO, SCAFURO ENZO, SPINA DONATA MARIA, SALARIS ANTONIO, SANTINI SARA, ROSSI FULVIA, SILVESTRO LEANDRA, SASSO FRANCESCO, SALUZZO CLAUDIO, STRANO SALVATORE, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINSTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.14371/2020 depositata il 09/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso in Roma,