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Decreto — n. 20299/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20299/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20299/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2842/2022 R.G. proposto da : TOSONI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CAGLIA; –ricorrente – contro FORESI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ALBERTO FONTANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 95, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PICCAROZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GILBERTO GIUSTI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dallaL. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 20299/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TOSONI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CAGLIA; –ricorrente – contro FORESI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ALBERTO FONTANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 95, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PICCAROZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GILBERTO GIUSTI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dallaL. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria rinuncia alla concessione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono definitivo del procedimento rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
della società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2842/2022 R.G. proposto da : TOSONI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CAGLIA; –ricorrente – contro FORESI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ALBERTO FONTANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 95, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PICCAROZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GILBERTO GIUSTI; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dallaL. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza Così deciso in Roma, i