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Decreto — n. 20294/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20294/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20294/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.468/2021 R.G. proposto da : ORO6 MARKET S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, PORCU EFISIA ANTONIETTA, PORCU FRANCESCO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Bocca Di Leone 78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO VASCIMINNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIGLIOTTI; –ricorrenti – contro INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A., in persona del Direttore Generale RUXANDRA VALCU, elettivamente domiciliata in Roma, Via Mazzini 96, presso lo studio dell'avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO FUMAGALLI;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 20294/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – avverso la sentenza n. 1713/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2020;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori, depositato unitamente alla relativa accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente procedura giudiziaria tributaria assunzione delle spese condono delle spese procedurali deduzione fiscale delle spese d'acquisizione addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.468/2021 R.G. proposto da : ORO6 MARKET S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, PORCU EFISIA ANTONIETTA, PORCU FRANCESCO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Bocca Di Leone 78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO VASCIMINNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIGLIOTTI; –ricorrenti – contro INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A., in persona del Direttore Generale RUXANDRA VALCU, elettivamente domiciliata in Roma, Via Mazzini 96, presso lo studio dell'avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO FUMAGALLI;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 1713/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2020;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori, depositato unitamente alla relativa accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i