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Ordinanza — n. 20285/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to prove invoice amount and non-delivery of goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20285/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Centrosider SRL against the appellate court's judgment in a contract dispute with Intals SPA. Centrosider argued that the invoice amount was incorrect and that the goods had been transformed or not delivered, but the court found these claims unsupported by evidence. The court held that the lower courts correctly assessed the evidence regarding the goods' status and the invoice value, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1460, 1453, 1175 cod. civ.; Art. 366 cod. proc. civ.: The court of cassation cannot re-evaluate factual evidence or correct errors in the recognition of the objective content of an invoice; appeals based on such grounds are inadmissible if the lower court's findings are supported by the evidence on file.

Parole chiave

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contract dispute invoice amount goods delivery evidence assessment inadmissible appeal contractual performance cassation review tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1460 cod. civ.
22353; la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di sospensione dell’inadempimento ex art. 1460 cod.civ.
Art. 1453 cod. civ.
Art. 1175 cod. civ.
Art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc. civ.
177/2010, emessa dal trasportatore Coppola che non sarebbe stata contestata: riguardo alla suddetta fattura ed alla sua mancata contestazione da parte di Intals, parte ricorrente è incorsa infatti nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n.
Art. 115 cod. proc. civ.
1492 e 2697 cod.civ., dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione all’art.
Art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
Centrosider ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi; resiste con controricorso Intals S.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
art. 1460 cod.civ
22353; la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di sospensione dell’inadempimento ex art. 1460 cod.civ.
artt. 1223 cod.civ
con il secondo m otivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 cod.civ., 112 e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell’art.
art. 1223 cod.civ
3 e 4, cod.proc.civ., per avere la Corte d’Appello rigettato il motivo di gravame con cui aveva censurato la quantificazione del danno subito da Intals, ritenendo conforme a logica ed ai criteri stabiliti dall’art. 1223 cod.civ.
art. 115 cod.proc.civ
1492 e 2697 cod.civ., dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione all’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34595/2019 R.G. proposto da: CENTROSIDER SRL, in persona del legale rappresentante, ANNA MARIA CARACCIOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BELLA VILLA N 66/D, presso lo studio dell’avvocato TATIANA TARLI (TRLTTN71P42H501B), rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO SPENA (SPNNGL64C01F839C); -ricorrente- contro INTALS SPA, già VEDANI CARLO METALLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. SETTEMBRINI, 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO (MRCLPN51R26D086D), rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI ANTONINO ZAGRA (ZGRGNN67L08F205O);

Oggetto: Somministrazione CC del 21/06/2023 -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 559/2019 depositata il 10/09/2019, notificata il 13 settembre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Centrosider otteneva dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, l’emissione del decreto n. 415/2010 con cui veniva ingiunto alla Vedani Carlo Metalli, ora Intals S.p.A., il pagamento di euro 110.687,20, oltre agli interessi moratori, ex art. 5 del d.l.gs. n. 2131/02, per forniture di colaticci di alluminio risalenti al periodo febbraio/marzo 2010;

Intals proponeva opposizione, deducendo la non conformità del materiale consegnato a quello concordato e oggetto della fattura n. 189 del 31 marzo 2010 e, in via riconvenzionale, domandava la risoluzione degli ordini relativi al periodo 29 settembre 2009 - 19 gennaio 2010 nonché la condanna di Centrosider al risarcimento del danno per una somma non inferiore a euro 200.000,00; il Tribunale, con la sentenza n. 814/2017, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava Intals al pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio e la Centrosider al risarcimento dei danni quantificati in euro 174.498,35, compensava tra le parti fino alla reciproca concorrenza e condannava Centrosider al pagamento della differenza a favore di Intals; la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 559/2017, ha parzialmente accolto l’appello principale di Centrosider e quello incidentale di Intals e, per l’effetto, ha applicato la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto delle fatture indicate nel procedimento monitorio ed ha condannato Centrosider al pagamento della somma di euro 223.338,35 a favore di Intals, ha confermato tutti i residui capi della sentenza del Tribunale ed ha regolato le spese di lite;

Centrosider ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi; resiste con controricorso Intals S.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Intals ha depositato memoria. Rilevato che:

1) Con il primo motivo Centrosider denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1453 e 1175 cod.civ.e la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui a Cass. 3/11/2010, n. 22353; la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di sospensione dell’inadempimento ex art. 1460 cod.civ. degli ordini di fornitura rimasti ancora aperti, basata sul fatto che quando Intals aveva sollecitato la consegna del materiale oggetto degli ordini di acquisto ancora aperti era già inadempiente, il che escludeva che il suo rifiuto di completare le consegne fosse contrario a buona fede; né la Corte d’Appello avrebbe rilevato la non scarsa importanza dell’inadempimento di Intals, visto che era stato consegnato il 50% della fornitura complessiva e che non risultava pagato l’importo di euro 110.687,20; in aggiunta, alla Corte distrettuale sono rivolte le seguenti censure: - l’eccezione di cui all’art. 1460 cod.civ. era stata sollevata per il mancato pagamento delle merci già consegnate, mentre la Corte d’Appello avrebbe rigettato l’eccezione facendo riferimento al fatto che il rifiuto di consegna dei materiali ordinati dipendeva dal rincaro dei prezzi e che pertanto l’eccezione era contraria a buona fede; - non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha preferito accogliere l’argomentazione di Intals, quanto al fatto che il rifiuto di consegna degli ordinativi fosse giustificato dal rincaro delle materie prime, sulla base di testimoni “di comodo”, piuttosto che dare la prevalenza alle sue argomentazioni, fondate su allegazioni definite certe e verificabili; - non avrebbe fatto corretta applicazione della sentenza di legittimità n. 22353/2010, limitandosi a considerarne la massima, senza verificare se essa fosse applicabile al caso di specie, atteso che si riferiva ad una vicenda in cui la debitrice aveva eccepito un inadempimento risalente al febbraio 2000, nonostante dal febbraio 2000 al dicembre 2002 avesse continuato a adempiere la prestazione a suo carico, senza eccepire l’inadempimento della controparte né chiedere la risoluzione per inadempimento; il motivo non merita accoglimento in alcuna sua articolazione; la Corte d’Appello ha ritenuto, con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che la vera ragione per la quale Centrosider si era rifiutata di consegnare gli ordinativi di merce non trovava giustificazione nell’inadempimento della controparte, bensì nel rincaro delle materie prime, ed haquindi applicato a ragione la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale se l’eccezione di inadempimento non ha la finalità di sollecitare l’adempimento della controparte, ma quella di mascherare la propria inadempienza, il rifiuto di adempiere è contrario a buona fede e ai fini del relativo accertamento assume rilievo la circostanza che la ragione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio; neppure va a segno il tentativo della ricorrente di invocare l’errore di sussunzione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’invocare Cass. n. 22353/2010, perché, come si è detto, quello applicato è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, di cui la Corte territoriale ha fatto un utilizzo pertinente;

2) con il secondo m otivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 cod.civ., 112 e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., per avere la Corte d’Appello rigettato il motivo di gravame con cui aveva censurato la quantificazione del danno subito da Intals, ritenendo conforme a logica ed ai criteri stabiliti dall’art. 1223 cod.civ. il parametro adottato dal Tribunale, in considerazione dei valori di mercato dei beni oggetto della mancata consegna dei materiali, rapportata ai calcoli di Intals per l’acquisto di nuovi materiali che la venditrice aveva rifiutato di consegnare, valutando non decisiva la circostanza della non perfetta coincidenza dei quantitativi di merce acquistati presso terzi rispetto a quelli della mancata fornitura, perché nel periodo in cui furono eseguiti i nuovi ordini i prezzi di mercato erano quelli indicati da Intals e non erano stati contestati: la Corte d’appello sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione decidendo sulla base del prezzo di mercato piuttosto che sulla corrispondenza tra ciò che non era stato consegnato e ciò che era stato acquistato presso terzi, ed avrebbe violato l’art. 1223 cod.civ. per non aver tenuto conto del danno effettivamente subito da Intals, visto che gli ordinativi presso terzi avevano, talvolta, riguardato acquisti notevolmente superiori, talaltra, inferiori, e a volte, poi, i beni acquistati erano diversi da quelli non consegnati e in qualche occasione il maggior costo era stato indicato due volte e a fronte del medesmo acquisto; il motivo non è meritevole di accoglimento; la Corte d’Appello ha infatti chiarito che il criterio di liquidazione già adottato dal Tribunale faceva riferimento all’acquisto dei medesimi materiali dei quali Centrosider aveva rifiutato la consegna e che il danno era stato calcolato tenendo conto dei valori di mercato delle merci al momento dell’acquisto; il danno - si legge in sentenza, p. 5 – “è stato esattamente quantificato nella differenza tra i maggiori costi sostenuti tramite il successivo acquisto presso terzi, rispetto alle quantità di merce oggetto della pattuizione originaria”, senza rilevo per il fatto che i quantitativi ordinati non fossero coincidenti, ma tenendo conto che nel periodo in cui furono effettuati i nuovi acquisti i prezzi erano effettivamente aumentati; di conseguenza, deve escludersi che la Corte sia incorsa nel vizio di extrapetizione attribuitole, perché ha provveduto ad accogliere proprio e solo la richiesta di risarcimento del danno che Intals aveva formulato; va rilevato altresì che la ricorrente manifesta di non avere ben colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, come già affermato, ha liquidato a Intals solo le somme spese per acquistare presso terzi le stesse merci che Centrosider non le aveva consegnato;

3) con il terzo motivo alla Corte territoriale si imputa di aver violato e falsamente applicato gli artt. 324, 645 e 167 cod.proc.civ. egli artt. 1223 e 2043 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. la tesi rappresentata da Centrosider è che a fronte della contestazione nel giudizio di opposizione della fattura n. 189/2010 da parte di Intals, per mancata corrispondenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto, si era resa disponibile al ritiro della merce ed aveva incaricato i suoi trasportatori di recarsi presso lo stabilimento di Parona, sede della Intals, per il ritiro della merce denunciata come non conforme; il Tribunale aveva rigettato la domanda perché priva di adeguato supporto probatorio e la Corte d’Appello ha disatteso il motivo di impugnazione, assumendo che le censure rivolte alle domande riconvenzionali formulate dall’opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sono ammissibili quando vi sia un rapporto di dipendenza con la riconvenzionale e che nella specie detto rapporto faceva difetto e comunque non sussisteva la prova dei danni lamentati; la statuizione della Corte territoriale si basa su plurime rationes decidendi, il che implica che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnarle utilmente tutte; nel caso di specie, la ratio decidendicon cui la Corte d’Appello ha ritenuto non dimostrato il danno lamentato è stata sì confutata da Centrosider, ma con una censura inammissibile che fa riferimento ad una fattura, la n. 177/2010, emessa dal trasportatore Coppola che non sarebbe stata contestata: riguardo alla suddetta fattura ed alla sua mancata contestazione da parte di Intals, parte ricorrente è incorsa infatti nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., perché la fattura non è stata riprodotta né direttamente né indirettamente e neppure è stata soddisfatta l’esigenza di sua localizzazione (v.

Cass., Sez. Un., 18/3/2022, n. 8950), e riguardo al rilievo che la controparte avrebbe tenuto una condotta processale di non contestazione il mezzo impugnatorio avrebbe dovuto sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 13/11/2019, n.29474); trova dunque applicazione il principio secondo cui nel caso in cui la decisione di merito si basa su una pluralità di rationes decidenti , tra loro autonome, ciascuna delle quali è sufficiente a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza od inammissibilità delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni espressamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero condurre, stante l'intervenuta definitività dell’altra ratio decidendi che ha resistito a quelle ad essa attinenti , alla cassazione della decisione (da ultimo, in tal senso cfr.

Cass.17/3/2023, n.7796, non massimata, sulla scia di Cass. 11/5/2018 n.11493);

3) con il quarto motivo Centrosider lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492 e 2697 cod.civ., dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte d’appello avrebbe determinato erroneamente il danno lamentato da Intals con l’appello incidentale, perché l’importo della fattura n. 189/2010 non era di euro 48.840,00, bensì di euro 48.484,40; inoltre, avrebbe ritenuto erroneamente provato il danno lamentato da Intals per la consegna di merce difettosa; secondo la tesi prospettata da Centrosider, Intals avrebbe dovuto fornire la dimostrazione del minor valore della cosa ricevuta derivante dall’esistenza di vizi ed avrebbe avuto diritto non già al risarcimento del danno pari all’intero ammontare della fattura – il cui valore non era mai stato corrisposto – ma solo ad una corrispondente riduzione del prezzo; in aggiunta, sarebbe risultato dimostrato che la merce era stata trasformata da Intals; il motivo non può essere accolto; l’erronea indicazione dell’importo della fattura n. 189/2010 non è supportata in alcun modo da Centrosider e quindi si tratta di una censura inammissibile, anche nell’ipotesi in cui si ritenga che la Corte d’appello non sia incorsa in un errore di calcolo, non censurabile per cassazione, bensì in un errore riconducibile all’art. 115 cod.proc.civ. per erronea ricognizione del contenuto oggettivo della fattura: la r icorrente non ha soddisfatto le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. e tanto condanna la sua censura alla inammissibilità; priva di rilievo è la censura con cui Centrosider ripropone gli stessi argomenti che la Corte d’Appello hadisatteso in ordine al fatto che le verifiche della merce dovessero essere effettuate in contraddittorio tra le parti, e non “all’esito di prova resa” fatta dalla ordinante, perché la Corte d’Appello ha ritenuto dimostrato che la merce la cui qualità era stata contestata era stata ritirata da Centrosider: la ricorrente tenta di confutare tale conclusione della Corte territoriale, ma senza riuscirvi, perché non può essere oggetto di un nuovo e diverso accertamentoad opera del giudice di legittimitàla – qu i in effetti richiesta - valutazione delle prove non legali operata dalla Corte territoriale, la quale ha scelto (correttamente quale giudice di merito) di attribuire maggiore attendibilità al le testimonianze Garavaglia e Colla, alla luce della documentazione in atti, e reputato smentita dai documenti di trasporto la testimonianza dell’autotrasportatore Coppola, secondo cui non era avvenuto il ritiro della merce; essendo stato dimostrato che la merce era stata restituita, cade la censura della ricorrente secondo cui Intals avrebbe avuto diritto solo ad una riduzione del corrispettivo e non anche alla restituzione dell’intero importo versato per l’acquisto della merce; eccentrica è poi la tesi secondo cui la somma indicata nella fattura, oggetto della pretesa monitoria, non sarebbe stata pagata da Intals, posto che il Tribunale aveva condannato Intals a pagare tutte le somme indicate nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, compresa quella di cui alla fattura 189/2010, come ha cura di precisare la stessa ricorrente;

4) il ricorso in conclusione va rigettato;

5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

6) si dà atto della ricorrenza d ei presupposti per porre a carico della società ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri