Ordinanza — n. 20232/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 15475/2020 proposto da: Concetti Riccardo, Start Srlin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Brusciotti Marco, Alessi Alberto; -ricorrente - contro Delfino Daniela, Fides Srl, Programma Srl in Liquidazione, Arca Immobiliare Srl, Curatela Fallimento Acron Srl; -intimati - nonchè contro Daxyan Italia Srl in persona dell’Amministratore Unico, Pulcinelli Massimo, rappresentati e difesi dall'avvocato Martella Dario; -controricorrenti - nonchè contro Assicuratori dei Lloyd che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A7EOM02077F, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l’Italia degli Assicuratori dei Lloyd’s, rappresentati e difesi dagli avvocati Porcelli Giovanni, Giani Leonardo; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-La società Daxyan Italia srl , in persona del legale rappresentante M assimo Pulcinelli,con atto del 13 giugno 2013, ha trasferito alla società S tart srl 900.000 azioni della società C oncetti A limentar i, spa che rappresentavano complessivamenteil 45% del capitale sociale. 1.1.-Contestualmente, è stata redatta altra scrittura privata con cui , oltre che disciplinarsi le modalità di pagamento del prezzo,la S tart srl si è impegnata a sostituire con garanzie proprie o di terzi le fideiussioni rilasciate dalla Daxyan Italia srl e da Massimo Pulcinelli in favore della BNLe d i Mps entro il termine del 13 dicembre 2013, con previsione di una penale di un milione di euro a carico della Start srl e dei suoi garanti Akron spa e Riccardo Concetti nel caso in cui quel termine non fosse stato rispettato. 2.-Contrariamente agli impegni assunti, la S tart srl non ha provveduto a sostituire o ad estinguere le fideiussioni rilasciate dalla Daxyan srl Italia e da Massimo Pulcinelli in favore delle banche,che di conseguenza hanno escusso le loro garanzie. 3.-La Daxyan Italia e M assimo P ulcinelli hanno dunque agito in giudizio nei confronti della srl, dei suoi soci Fides srl e Daniela Delfino nonché della Concetti Alimentari spa e di Riccardo C oncetti , innanzitutto per far constatare l'inadempimento da parte di Start, e dunque dei suoi soci e garanti , dell'obbligazione assunta di sostituire o estinguere le fideiussioni di Daxyan, conseguentemente per condannare i convenuti al pagamento della penale pattuita oltre che al risarcimento dei danni che nell'accordo erano comunque fatti salvi. 3.2.-Poiché nel frattempo la S tart , nonché i suoi fideiussori , avevano posto in essere atti volti alla diminuzione del proprio patrimonio e conseguentemente alla diminuzione della garanzia nei confronti della società Daxyan e di M assimo Pulcinelli,questi ultimi hanno altresì proposto domanda di revocatoria degli at ti di disposizione in questione. 3.3.-Il T ribunale d i Roma ha accolto le domande principali , accertando l'inadempimento di Start dell'obbligo assunto di sostituire o estinguere le fideiussioni ed ha riconosciuto in favore degli attori la somma prevista nella penale;ha inoltre ritenuto che gli atti di disposizione posti in essere da Start e dai suoi garanti costituivano una diminuzione della garanzia patrimoniale e dunque ne ha pronunciato l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901c.c.. 3.3.-Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Daxyan insieme a M assimo Pulcinelli: entrambi hanno contestato alla sentenza di primo grado di non aver tenuto conto del fatto che,oltre alla penale di un milione, l'accordo faceva salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 2901 c.c, articolo 2697 c.c; Ordinanza — n. 20232/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ora,queste ragioni permangono inalterate pur dopo la riforma dell'articolo 2332 del codice civile, che non ha disciplinato il patrimonio sociale in modo da renderlo incompatibile con la revocatoria dei conferimenti, n è dalla riforma di quella norma risulta che la revocatoria, la quale , si ripete , mira a far dichiarare inefficace l'atto nei confronti del creditore,è diventata incompatibile con la nuova disciplina delle cause di nullità. Né infine la nuova disciplina dell’articolo2332 c.c. ha inciso sull'ultimo comma dell'articolo 2901c.c., che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buonafede.
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SI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 15475/2020 proposto da: Concetti Riccardo, Start Srlin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Brusciotti Marco, Alessi Alberto; -ricorrente - contro Delfino Daniela, Fides Srl, Programma Srl in Liquidazione, Arca Immobiliare Srl, Curatela Fallimento Acron Srl; -intimati - nonchè contro Daxyan Italia Srl in persona dell’Amministratore Unico, Pulcinelli Massimo, rappresentati e difesi dall'avvocato Martella Dario; -controricorrenti - nonchè contro Assicuratori dei Lloyd che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A7EOM02077F, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l’Italia degli Assicuratori dei Lloyd’s, rappresentati e difesi dagli avvocati Porcelli Giovanni, Giani Leonardo; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-La società Daxyan Italia srl , in persona del legale rappresentante M assimo Pulcinelli,con atto del 13 giugno 2013, ha trasferito alla società S tart srl 900.000 azioni della società C oncetti A limentar i, spa che rappresentavano complessivamenteil 45% del capitale sociale. 1.1.-Contestualmente, è stata redatta altra scrittura privata con cui , oltre che disciplinarsi le modalità di pagamento del prezzo,la S tart srl si è impegnata a sostituire con garanzie proprie o di terzi le fideiussioni rilasciate dalla Daxyan Italia srl e da Massimo Pulcinelli in favore della BNLe d i Mps entro il termine del 13 dicembre 2013, con previsione di una penale di un milione di euro a carico della Start srl e dei suoi garanti Akron spa e Riccardo Concetti nel caso in cui quel termine non fosse stato rispettato. 2.-Contrariamente agli impegni assunti, la S tart srl non ha provveduto a sostituire o ad estinguere le fideiussioni rilasciate dalla Daxyan srl Italia e da Massimo Pulcinelli in favore delle banche,che di conseguenza hanno escusso le loro garanzie. 3.-La Daxyan Italia e M assimo P ulcinelli hanno dunque agito in giudizio nei confronti della srl, dei suoi soci Fides srl e Daniela Delfino nonché della Concetti Alimentari spa e di Riccardo C oncetti , innanzitutto per far constatare l'inadempimento da parte di Start, e dunque dei suoi soci e garanti , dell'obbligazione assunta di sostituire o estinguere le fideiussioni di Daxyan, conseguentemente per condannare i convenuti al pagamento della penale pattuita oltre che al risarcimento dei danni che nell'accordo erano comunque fatti salvi. 3.2.-Poiché nel frattempo la S tart , nonché i suoi fideiussori , avevano posto in essere atti volti alla diminuzione del proprio patrimonio e conseguentemente alla diminuzione della garanzia nei confronti della società Daxyan e di M assimo Pulcinelli,questi ultimi hanno altresì proposto domanda di revocatoria degli at ti di disposizione in questione. 3.3.-Il T ribunale d i Roma ha accolto le domande principali , accertando l'inadempimento di Start dell'obbligo assunto di sostituire o estinguere le fideiussioni ed ha riconosciuto in favore degli attori la somma prevista nella penale;ha inoltre ritenuto che gli atti di disposizione posti in essere da Start e dai suoi garanti costituivano una diminuzione della garanzia patrimoniale e dunque ne ha pronunciato l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901c.c.. 3.3.-Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Daxyan insieme a M assimo Pulcinelli: entrambi hanno contestato alla sentenza di primo grado di non aver tenuto conto del fatto che,oltre alla penale di un milione, l'accordo faceva salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
Ha proposto poi appelloprincipale la Start srl quanto al capo di sentenza che ha riconosciuto le lesività degli atti di disposizione e ne ha disposto la revocatoria. Ha altresì proposto appello principale Riccardo C oncetti , con contenuto pressoché identico al primo motivo dell'appello di Start srl. 3.4.-La Corte di appello d i Roma ha parzialmente accolto l'appello proposto da DaxyanItalia e da Massimo Pulcinelli , riconoscendo la responsabilità solidale di Starte di Riccardo Concetti, ed ha rigettato l'appello di questi ultimi . 4.-Ricorre qui Riccardo Concetti con quattro motivi di ricorso di cui chiedono il rigetto sia le Assicurazioni Loyds,che garantivano il rischio di Fides, intervenuta nel giudizio,e nei cui confronti è stata rigettata la domanda degli attori principali, sia Daxyan Italia , che Massimo Pulcinelli, entrambi con controricorso e , per quanto riguarda quest'ultimi,altresì con memoria.
Considerato che 5.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell'artico lo 2332 del codice civile. La censura attiene alla questione della revocabilità del conferimento in società. Come si è detto,infatti, oggetto della revocatoria è stato proprio l'atto con cui Start srlha conferito una serie di beni immobili in favore di Arca immobiliare srl. La Corte di appello ha ritenuto revocabile l'atto di conferimento sulla base di una giurisprudenza di questa Corte che ha escluso incompatibilità di tale atto con il regime sia della nullità della società,sia della tutela dei terzi acquirenti, sia del principio di separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio.
Secondo il ricorrente, la giurisprudenza citata dai giudici di merito è riferita al vecchio regime dell'articolo2332 del codice civile ed è incompatibile invece con il nuovo testo che ha disciplinato la nullità delle società in modo diverso dalle nullità del contratto:secondo questa tesi, una volta che la società sia iscritta nel registro,il suo patrimonio è noto ai terzi che devono potervi far e affidamento e che vengono pregiudicati da un mutamento di quel patrimonio dovuto all'azione revocatoria. Il motivo è infondato. Invero, le ragioni che a favore della revocabilità sono fatte valere da questa Corte anche prima della riforma nel diritto societario continuano naturalmente a valere anche dopo.
Giova riassumerle: l'articolo 2332 attiene alla nullità del contratto e non ai vizi della singola partecipazione, che si attua mediante il conferimento ; non è implicato il principio di separazione tra il patrimonio del socio e il patrimonio della società in quanto il bene oggetto di revocatoria non ritorna nel patrimonio del debitore, essendo solo dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore di costui; infine non i nterferisce con la disciplina in tema di trascrizione poiché quest’ultimatutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e non quindi la società che riceve il conferimento, che , ai sensi dell'articolo 2901 c.c., è considerata terza(Cass. 23891/ 2013, ma si veda altresì quanto ad una srl unipersonale Cass. n. 27290 del 2022).
Ora,queste ragioni permangono inalterate pur dopo la riforma dell'articolo 2332 del codice civile, che non ha disciplinato il patrimonio sociale in modo da renderlo incompatibile con la revocatoria dei conferimenti, n è dalla riforma di quella norma risulta che la revocatoria, la quale , si ripete , mira a far dichiarare inefficace l'atto nei confronti del creditore,è diventata incompatibile con la nuova disciplina delle cause di nullità. Né infine la nuova disciplina dell’articolo2332 c.c. ha inciso sull'ultimo comma dell'articolo 2901c.c., che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buonafede.
Senza contare infine che se l’atto di conferimento fosse irrevocabile, non soggetto a revocatoria, sarebbe uno strumento sicuro per sottrarre beni alla garanzia del creditore. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell'articolo 2901 c.c. relativamente all'evento dannoso. Il ricorrente censura la sentenzaimpugnata nel punto in cui ha ritenuto che la sostituzione del bene immobile con una quota societaria ha costituito pregiudizio per il creditore,nel senso che per costui altro è avere la garanzia di un bene immobile altro quella di avere la garanzia di una quota societaria:ciò in quanto il bene immobile è più facilmente liquidabile in sede esecutiva di una partecipazione ad una società.
Secondo il ricorrente questo apprezzamento è del tutto arbitrario,nel senso che se la questione è quella della più o meno agevole liquidazione in sede esecutiva, i beni immobili presentano le stesse difficoltà di liquidazione delle partecipazioni societarie,e comunque non è affatto detto che per un terzo acquirente non sia più appetibile la quota societaria rispetto al bene immobile. Ilmotivo è infondato. E’ regola che a rendere legittima l’azione revocatoria non è necessaria una compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l’atto di disposizione abbia reso meno agevole o più dif ficile la soddisfazionedel credito (Cass. 1902/ 20215) e dunque correttamente la corte di merito ha tenuto in conto la maggiore difficoltà di liquidare una quota rispetto a quella divendere un immobile.
Inoltre, è principio di diritto che anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un’azione revocatoria (Cass. 26151/ 2014), e tale deve ritenersi la sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, essendo noto che queste sono soggette a mutamenti di valore, se non altro, maggiori di quelli. 7.-Con il terzo motivo d i ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2901 c.c. Si censura il punto della sentenza in cui si considera accertata la consapevolezza di stare eludendo le ragioni del creditore (partecipatio fraudis).
Secondo la ricorrente, se è vero che questo elemento può ricavarsi per presunzioni, è altresì vero che non vi si può fare ricorso al di fuori dei rapporti parentali, ossia: si può presumere che l’acquirente sapesse della elusività dell’acquisto perché l’alienante è suo parente, ma al di là di tale relazione, nessuna altra assume rilievo. Qui invece la presunzione è basata su rapporti societari, sul fatto che il ricorrente era partecipedella società e di quelle garanti che hanno compiutol’atto di disposizione. Se la censura è questa è infondata.
Infatti, la presunzione cui si può fare ricorso, non necessariamenteè limitata ai rapporti parentali, ben potendo fondarsi su rapporti di ogni altro genere (compresi quelli societari), purché ovviamente indicativi dello stato soggettivo richiesto dalla norma. Se invece la censura attiene non all’uso legittimo della presunzione, ma almerito del giudizio presuntivo, essa è inammissibile. Costituisce accertamentoin fatto non solo l’individuazione dell’elemento indiziario (che il ricorrente avesse un qualche ruolo nelle società partecipi dell’atto di disposizione), ma altresì la sua rilevanza ai fini presuntivi.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere censurabile il giudizio sotto questo aspetto, non si dice nel ricorso perché mai invece è erroneo presumere che il sindaco di una società, o il socio o l’amministratore,non possano avere conoscenza della elusività dell’atto che pongono in essere, specie quando il ruolo che essi hanno è contemporaneamente ricoperto, direttamente o indirettamente, in entrambe le società partecipi dell’accordo. 8.-Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto provato, anziché no, il danno derivante dall’inadempimento d ell’obbligo, assunto da Start, di sostituire o estinguere le fideiussioni.
La ricorrenteassume che la Corte di Appello ha errato nel dare valore probatorio a documenti che invece non en avevano alcuno: dovendo peraltro tenersi in conto che, avendo gli attori chiesto un maggior danno, rispetto a quello liquidato dalla penale, era loro onere fornirneprova. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso le censure sembrano diverse e confuse tra loro. Se si intende dire che la corte di merito ha ritenuto gravante sui convenuti l’onere della prova, o meglio che ha esclusoche gli attori dovessero provare il maggior danno, come sembrerebbe essere dal richiamo alla violazionedell’articolo 2697 c.c., allorail motivo è inammissibile in quanto la ratio della decisione impugnata non è quella: i giudici di merito non diconoche gli attori , che hanno domandato il maggio danno, non dovevano essere loro a provarlo, piuttosto ritengono che lo abbiano fatto; assumono cioè che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, i documentiofferti costituivano prova sufficiente del pregiudizio .
Se invece si intende censurare l’apprezzamento di quelle prove, ossia non già il riparto dell’onere della prova, ma, per l’appunto, la valutazione degli elementi acquisiti, il motivo si dimostra egualmente inammissibile alla luce del fatto che un tale apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione, qui neanche prospettato. Infine, non è senza rilievo osservare che se si ritiene che le prove addotte da controparte indicanoil contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito, occorre perlomeno indicare il loro contenuto e dimostrare che esso è, per l’appunto, diverso o diversamente interpretabile da come assunto dai giudici di appello.
E tale indicazione qui manca. Il ricorso va rigettato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura di 14.000, euro oltre 200,00 euro di esborsi nei confronti di Daxyan e Pulcinelli, complessivamente, e di 10.000 euro oltre 200,00 di esborsi nei confronti di Loyds. Spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d