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Ordinanza Interlocutoria — n. 20178/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20178/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20178/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ambo le parti del presente giudizio, nei rispettivi atti, hanno dichiarato più volte che il credito vantato dalla Casa di Cura Lanteri s.p.a. (cui è succeduta la Centro Catanese di Medicina e Chirurgia Casa di Cura s.p.a.) è stato ceduto alla società Ifitalia in virtù di un contratto di factoring. Oggetto:rinvio ex art.101 c.p.c. Così riferisce l’Amministrazione ricorrente a p. 3 del ricorso, ed altrettanto riferisce la società controricorrente a p. 3 del controricorso e poi anche nella memoria ex art. 380 bisc.p.c.. Ciò posto in punto di fatto, rileva il Collegio che la cessione d’un credito priva il cedente del diritto di chiederne in giudizio l’adempimento; che quand’anche la cessione avvenga pro solvendo, il cedente non avrebbe legittimazione sostanziale ad agire, se non previa allegazione dell’avvenuta risoluzione del contratto di cessione o di vana escussione del ceduto da parte del cessionario; che il cedente conserva il diritto al pagamento degli interessi maturati prima della cessione “salvo patto contrario” (art. 1263, ultimo comma, c.c.), e che nel caso di specie nessuna delle parti riferisce che la cessione del credito dalla “Lanteri” alla Ifitalia contenesse o meno questo patto contrario.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 20178/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La suddetta questione concerne la legitimatio ad causam, e cioè una “questione fondante” del giudizio (Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008). Essa è dunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). La questione della titolarità del credito di interessi non è stata però sinora né prospettata, né decisa. Il rilievo d’ufficio di tale questione impone dunque che si fissi preliminarmente alle parti un termine per osservazioni al riguardo, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c..

Parole chiave

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fornitore di prestazioni finanziamento dell'assicurazione malattie rimborso dell'intervento di cataratta enti credititi somministrazione di cure mediche riconoscimento della cassa malati
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Testo completo

ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 19958/20 proposto da: -) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giuseppe G. D'Angelo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Centro Catanese di Medicina e Chirurgia Casa di Cura s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giuseppe Mingiardi in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 17 ottobre 2021 n. 2264; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; La Corte osserva:

1. Ambo le parti del presente giudizio, nei rispettivi atti, hanno dichiarato più volte che il credito vantato dalla Casa di Cura Lanteri s.p.a. (cui è succeduta la Centro Catanese di Medicina e Chirurgia Casa di Cura s.p.a.) è stato ceduto alla società Ifitalia in virtù di un contratto di factoring. Oggetto:rinvio ex art.101 c.p.c. Così riferisce l’Amministrazione ricorrente a p. 3 del ricorso, ed altrettanto riferisce la società controricorrente a p. 3 del controricorso e poi anche nella memoria ex art. 380 bisc.p.c.. Ciò posto in punto di fatto, rileva il Collegio che la cessione d’un credito priva il cedente del diritto di chiederne in giudizio l’adempimento; che quand’anche la cessione avvenga pro solvendo, il cedente non avrebbe legittimazione sostanziale ad agire, se non previa allegazione dell’avvenuta risoluzione del contratto di cessione o di vana escussione del ceduto da parte del cessionario; che il cedente conserva il diritto al pagamento degli interessi maturati prima della cessione “salvo patto contrario” (art. 1263, ultimo comma, c.c.), e che nel caso di specie nessuna delle parti riferisce che la cessione del credito dalla “Lanteri” alla Ifitalia contenesse o meno questo patto contrario.

2. La suddetta questione concerne la legitimatio ad causam, e cioè una “questione fondante” del giudizio (Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008). Essa è dunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). La questione della titolarità del credito di interessi non è stata però sinora né prospettata, né decisa. Il rilievo d’ufficio di tale questione impone dunque che si fissi preliminarmente alle parti un termine per osservazioni al riguardo, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c..

Per questi motivi la Corte di cassazione: -) visto l’art. 101, secondo comma, c.p.c., fissa alle parti termine di quaranta (40) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per illustrare le ragioni di diritto per le quali la società Centro Catanese di Medicina e Chirurgia Casa di Cura s.p.a. abbia conservato il diritto al pagamento degli interessi, nonostante l’incontestata cessione del credito, e ciò sia con riferimento agli interessi maturati dall’insorgenza del credito sino alla cessione, sia con riferimento agli interessi maturati successivamente alla cessione; -) riserva all’esito la decisione; -) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione