Ordinanza Interlocutoria — n. 20175/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020R.G., proposto da DIGITEL ITALIA s.r.l., in persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma , Via di Panico n.72, presso lo S tudio dell ’ A vvocato Eutimio Monaco, ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO TELEVOIP ITALIA s.r.l., in persona del Curatore ; elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Ottoboni n.37, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Serafini; rappresenta to e dife so dall’Avvocato Paolo Sa mbenedetto ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’Avvocato Tommaso M archese ( ) , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 20175/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 22122/2020R.G., proposto da DIGITEL ITALIA s.r.l., in persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma , Via di Panico n.72, presso lo S tudio dell ’ A vvocato Eutimio Monaco, ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO TELEVOIP ITALIA s.r.l., in persona del Curatore ; elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Ottoboni n.37, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Serafini; rappresenta to e dife so dall’Avvocato Paolo Sa mbenedetto ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’Avvocato Tommaso M archese ( ) , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020R.G., proposto da DIGITEL ITALIA s.r.l., in persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma , Via di Panico n.72, presso lo S tudio dell ’ A vvocato Eutimio Monaco, ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO TELEVOIP ITALIA s.r.l., in persona del Curatore ; elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Ottoboni n.37, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Serafini; rappresenta to e dife so dall’Avvocato Paolo Sa mbenedetto ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’Avvocato Tommaso M archese ( ) , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI.
Considerato che la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna – prem e sso che tra Digitel Italia s.r.l. e Televoip Italia s.r.l. era stato stipulato un contratto in forza del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di TelecomItalia s.p.a., al fine di consentirledi prestare servizi di telecomunicazione in esclusiva nel territorioprevisto dal contratto; che, a garanzia dell’a d empimento delle proprie obbligazioni , Televoip Italia s.r.l. aveva prestato una garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da essa banca, pe r l’importo di Euro 100.000; e che Digitel Italia s.r.l. aveva deciso di escuterela garanzia, richiedendole il pagamento del la predetta somma –convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Sulmona, entrambi le società, domandando :
a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di Televoip Italia s.r.l. e in favore di DigitelItalia s.r.l.;
b) che fosse accertato il grave inadempimento di Digi tel Italia s.r.l. alle obbligazion i derivanti dal contratto stipulato con Televoip Italia s.r.l.;
c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di Digitel Italia s.r.l.; nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda , sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di Digitel s.r.l. integrasse, non già una fideiussione , bensì un contratto autonomo di garanzia; il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’ inadempimento di Digitel Italia s.r.l. (pronunciando la risoluzione , per sua colpa , del contratto stipulatocon Televoip Italia s.r.l.), per violazione dell’obbligo, impostole con provvedimento dell’Autorità G arante della Concorrenza e del Mercato,di informare la propria cliente della c ircostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con Telecom Italia s.p.a. , le era stato inibito l’ accesso alla rete di interconnessione Telecom, con conseguenteimpossibilità di continuare ad offrire il servizio ai propri clienti , di cui era stata pertanto pregiudicatal’operatività sul mercato; avversola sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale Televoip Italia s.r.l. (la quale invocò l’accertamento della natura di fideiussionedella polizza e la declaratoria della sua inefficacia in ragione dell’inadempimento di Digitel Italia s.r.l. ) e appello incidentale sia la Banca di CreditoCooperativo di Pratola Peligna (che riproposele domande formulate in primo grado) , sia Digitel Italia s.r .l., che invece censuròil vizi o di ultra - petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrisponde n te domanda della contropartecontrattuale;la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha rigettato l’impugnazione di Digitel s.r.l. e accolto quelle della Banca e di Televoip s.r.l. , dichiarando l’inefficacia della polizza , pur qualificando lastessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione; la Corte territoriale ha, infatti,ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ e xceptio doli e che tale eccezione fosse fondata , avuto riguardo, per un verso , al comprovato inadempimento d ella società garantita e per l’altro, al - parimenti evidente - abuso del diritto d a parte sua, pe r avere richiesto di escutere la polizza ne l la piena consapevolezza di non esserein grado di fornire i servizi dedotti n el contratto garantito, a causa dell’interruzione dei servizi di interconnessione disposta dallaTelecom; avverso la sentenza della Corte abruzzese ha proposto ricorso percassazione Digitel Italia s.r.l. , sulla base d i due motivi ; ha resistito con controricorso la Banca di C redito C ooperativ o di Pratola Peligna; ha resistitoaltresì, con distinto controricorso , il F allimento della società Televoip Italia s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte;
Digitel Italia s.r.l. e la Banca di C redito Cooperativo di Pratola Peligna hanno depositato memorie. Considerato che: nella memoria illustrativa, la ricorrenteprincipale ha evidenziato che la sentenza d’appello oggetto del presente ricorso per cassazione è stata impugnata anche per revocazione e che tale impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 della stessa Corte d’appellodell’Aquila;avverso questa sentenza è stato proposto il ricorso per cassazione contrassegnato con il n. R . G. 27193/2021, oggetto di prossima trattazione; sussistono, dunque, ragioni di opportunità perché il presente ricorso venga chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193/2021;
Per Questi Motivi La C orte rinvia a nuovo ruolo, affinché il presente ricorso sia chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193 del 2021. Così decisoin Roma, nella camera