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Decreto — n. 20152/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20152/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20152/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21008/2022 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR, per legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, da se stesso rappresentato e difeso (LJDSCR55H02A662W) -ricorrente- contro INPS, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE (FRNGPP66D29G482X), che dicesi rappresenta rlo e difende rlo unitamente all'avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 196/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20152/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LOJODICE OSCAR, per legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, da se stesso rappresentato e difeso (LJDSCR55H02A662W) -ricorrente- contro INPS, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE (FRNGPP66D29G482X), che dicesi rappresenta rlo e difende rlo unitamente all'avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 196/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero censure procedurali procedure di ricorso procedimenti e rimedi accessori condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
196/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21008/2022 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR, per legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, da se stesso rappresentato e difeso (LJDSCR55H02A662W) -ricorrente- contro INPS, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE (FRNGPP66D29G482X), che dicesi rappresenta rlo e difende rlo unitamente all'avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 196/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che alle medesime non ha diritto l’intimato, che ha ritenuto di costituirsi mediante deposito di procura in calce alla copia notificata del ricorso e senza notificare controricorso: e, pertanto, con modalità del tutto irrituali, tanto che nessuna utile attività difensiva può ritenersi quello aver qui svolto; p.q. m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il 04/07/2023 IL P