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Decreto — n. 20135/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20135/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20135/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; la mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20135/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; la mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio.

Parole chiave

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durata ragionevole del procedimento restituzione del termine perenzione dell'istanza di revisione garanzia di un equo processo sanatoria del vizio procedurale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; la mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16231/2022 R.G. proposto da : MARTINELLI MARCO, NAPOLETANO COSIMO, MARTOCCIA MICHELE ANTONIO, MASSARI DANIELA, PALERMO VINCENZO, GUERZONI GIORGIO, MANGINO DOMENICO, GIULIOTTI CRISTINA, MALANDRINO IMMACOLATA, GUAIA ETTORE, IOVINE FILIPPO ANTONIO, MARIANI GAETANO, MORELLI NICOLA, MEGNA PAOLINO, GOLIA FRANCO, OSTUNI ANGELO, MOSNA GRAZIANO, ORSINI ENRICO, MARTINI GIOVANNI, PANETTA ALIDA ANNA ASSUNTA, MITOLO MARINELLA, PECI ANTONIO, PEROTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3764/2021 depositata il 19/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; la mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il