Ordinanza — n. 20133/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13055/2021 R.G. proposto da PAOLA CECCUCCI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell’avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difende - ricorrent e - contro ATAC S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina 45, presso lo studio dell’avv. Luciano Bagolan e dell’ avv. Francesca Cangiano,che la rappresentano e difendono -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ROMA CAPITALE EQUITALIA SUD S.P.A. - intimati - avverso la sentenza n. 15776/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 366 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 20133/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 13055/2021 R.G. proposto da PAOLA CECCUCCI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell’avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difende - ricorrent e - contro ATAC S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina 45, presso lo studio dell’avv. Luciano Bagolan e dell’ avv. Francesca Cangiano,che la rappresentano e difendono -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ROMA CAPITALE EQUITALIA SUD S.P.A. - intimati - avverso la sentenza n. 15776/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13055/2021 R.G. proposto da PAOLA CECCUCCI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell’avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difende - ricorrent e - contro ATAC S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina 45, presso lo studio dell’avv. Luciano Bagolan e dell’ avv. Francesca Cangiano,che la rappresentano e difendono -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ROMA CAPITALE EQUITALIA SUD S.P.A. - intimati - avverso la sentenza n. 15776/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − Paola Ceccucci, ricevuto dall’agente della riscossione (Equital ia Sud S.p.A.) l’avviso bonario di pagamento della somma di Euro 6.058,00, proponeva opposizione all’esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Roma; affermava di non aver mai ricevuto la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni, atti presupposti alla pretesa creditoria; − erano parti del giudizio anche gli enti impositori Roma Capitale e Atac S.p.A., che depositavano fotocopie dei verbali notificati; la Ceccucci disconosceva la conformità delle copie agli originali;
− con la sentenza n. 38296/2 014 il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione e dichiarava non dovute le somme indicate nell’avviso bonario; − proponeva appello l ’ agente della riscossione, sostenendo l’improponibilità dell’opposizione avversaria; partecipavano al secondo grado delgiudizio anche gli enti impositori, oltre all’appellata Ceccucci; − il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15776 dell ’ 11/11/2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle oggetto di «annullamento d’ufficio» exart. 4 d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, rigettava la domanda della Ceccucci relativamente ad una cartella recante un credito (di Euro 176,37) di Atac S.p.A. (il giudice d’appello negava il valore giuridico-processuale del disconoscimento operato dall’odierna ricorrente), mentre accoglieva la domandadell’opponente per un’altra cartella, recante un credito di Euro 319,48, e infine condannava la stessa Ceccucci alla rifusione delle spese di entrambi i gradi;
− avverso tale decisione Paola Ceccucci proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi, al quale resisteva con controricorso Atac S.p.A., mentre non svolgevano difese gli altri enti intimati; − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;CONSIDERATO CHE : − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., per avere il Tribunale violato le norme sul giudicato, dato che la statuizione del giudice di primo grado sull’inutilizzabilità per la decisione delle copie oggetto di disconoscimento non era stata impugnata dall’appellante agente della riscossione, né dagli enti impositori e, ciononostante, il Tribunale aveva ritenuto provata la notifica dei verbali di accertamento;
− la censura è inammissibile per violazione dell ’ art. 366 cod. proc. civ.; − difatti, l ’ esposizione del fatto processuale svolta dalla ricorrente è insufficiente e lacunosa; − al fine di illustrare compiutamente la propria censura – e, cioè, la pretesa violazione del giudicato formatosi sulla statuizione del giudice di prime cure riguardante l’inutilizzabilità delle fotocopie prodotte dagli enti impositori – il ricorso avrebbe dovuto riportare (quantomeno) a)l’esatta statuizione attribuita al Giudice di Pace, b) il contenuto dell’appello dell’agente della riscossione, c) il testo delle difese svolte dalla Atac S.p.A.;
− invece, quanto alla decisione di primo grado ( sub a) ), nel ricorso si legge soltanto che il giudice ha affermato che «a tal fine appare inconferente la documentazione allegata in atti di parte convenuta ed oggetto di specifica contestazione … priva della necessaria attestazione di conformità»; la frase trascritta (per giunta interpolata con puntini di sospensione) non dimostra affatto che sia stata accolta l’eccezione di inutilizzabilità, conseguente al disconoscimento, dei documenti prodotti in copia fotostatica; − quanto al contenuto dell ’ appello di Equitalia Sud ( sub b) ), la ricorrente riassume le doglianze dell’appellante in poche righe della seconda pagina del ricorso, con modalità ritenute insufficienti a comprendere la portata dell’impugnazione svolta;
− quanto al contenuto delle difese di Atac ( sub c) ), la controricorrente sostiene di aver censurato, senza formule sacramentali, la decisione del primo giudice sulla efficacia probatoria dei documenti prodotti (in copia); sarebbe spettato alla ricorrente, tenuta a supportare il proprio motivo con la compiuta illustrazione delle circostanze rilevanti per la decisione, riportare il testo della costituzione avversaria nel secondo grado del giudizio; − col secondo motivo, che pure richiama l ’ art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale, nonostante il parziale accoglimento delle originarie doglianze della Ceccucci, condannato la medesima alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
− la censura è fondata; − come sopra esposto, la decisione del Tribunale, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle annullate ex lege, ha confermato l’annullamento di una cartella e, di contro, in accoglimento del gravame, ha respinto l’originaria domanda relativamente ad un’altra cartella; − si osserva, dunque, che la domanda della Ceccucci è st ata – quantomeno parzialmente –accolta e che, dunque, l’odierna ricorrente non poteva essere considerata integralmente soccombente; − va cassata, perciò, la decisione sulle spese della sentenza impugnata;
− si rinvia al giudice del merito per le consequenziali statuizioni, in relazione ai distinti rapporti processuali – e alle valutazioni sulla soccombenza in ciascuno di essi – derivanti dalla contestazione di diversi crediti di distinti enti impositori; − al giudice del rinvio è rimessa pure la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo e, in relazione a tale censura, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del