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Ordinanza — n. 20061/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling for lack of necessary co-litigation of the bankrupt main debtor in enforcement opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20061/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Florence Court of Appeal's decision which had declared the bank's enforcement notice null and the debt extinguished. The appellants argued the debt was paid via irregular pledge, while the bank contended the main debtor, Massimo Tesi, was a necessary co-litigant whose absence violated procedural rules. The court ruled that excluding the bankrupt debtor from the opposition proceedings constituted a fatal defect in the adversarial process, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; The exclusion of the main debtor as a necessary co-litigant in enforcement-related opposition proceedings constitutes a violation of the principle of full adversarial proceedings, requiring the quashing of the judgment and remittal to the trial court.

Parole chiave

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necessary co-litigation enforcement opposition main debtor exclusion adversarial proceedings bankruptcy proceedings procedural defect remittal to trial court validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
− il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; CONSIDERATO CHE : − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n n .
Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 354, cod. proc. civ.
art. 603 cod. proc. civ
«Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ.
art. 619 cod. proc. civ
− è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) o nell ’ esecuzione ex artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021
(ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021
661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020
12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019
10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011
621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023
Cass. 09/07/2021, n. 19615
Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n.
Cass. 22/03/2011, n. 6546
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963
civ., al giudice di primo grado (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967
264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973
327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999
364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011
538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24451/2021 R.G. proposto da BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO S.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana 38, presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Stanghellini -ricorrente- contro CINZIA CAPPELLINI, in proprio e quale unica erede di SONIA GELLI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tirreno 244, presso lo studio dell’avv. Gianpiero Renzo,che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1546/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − Cinzia Cappellini e Sonia Gelli, terze datrici di ipoteca, proponevano opposizione avverso l’atto di precetto con cui la Banca di Credito Cooperativo Vignole e della Montagna Pistoiese s.c. (oggi Banca Alta Toscana s.c.), minacciava di intraprendere l’esecuzione forzata per il pagamento di Euro 189.647,64, oltre interessi di mora, somma dovuta in forza di due contratti di mutuo ipotecario, stipulati in data 8/10/2009 e 20/1/2010 (e asseritamente già risolti dalla banca ) col mutuatario Massimo Tesi (dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Prato del 31/10/2012) e garantiti dalle opponenti;

− le opponenti deducevano l ’ infondatezza dell ’ invocata risoluzione di diritto dei predetti contratti di mutuo e l’inesistenza del credito nei confronti del debitore principale, poiché già soddisfatto col denaro consegnato dal mutuatario alla Banca in pegno irregolare, costituito a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte; − i l Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 893/2016, rigettava l’opposizione; − a dita da Cinzia Cappellini e Sonia Gelli, la Corte d ’ appello di Firenze, con la sentenza n. 1546 dell’11/8/2021, riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure: il giudice d’appello dichiarava nullo ed inefficace il precetto e che le appellanti nulla dovevano alla banca appellata in ragione dell’intervenuta estinzione dei debiti tramite pegno irregolare (teso a garantire anche l’adempimento del mutuo, cioè la restituzione del capitale mutuato); la Corte territoriale dichiarava, invece, infondata la doglianza attinente alla risoluzione dei mutui, in quanto la dichiarazione di fallimento determina la scadenza di tutti i debiti del debitore principale;

− a vverso tale decisione la Banca Alta Toscana Credito Cooperativo s.c. (già Banca di credito Cooperativo Vignole e della Montagna Pistoiese) proponeva ricorso per cassazione, fondato su sette motivi;− r esisteva con controricorso Cinzia Cappellini, in proprio e quale unica erede di Sonia Gelli; − l a ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; CONSIDERATO CHE : − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., la banca ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 602 ss., 615, 102 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, per essere stato pretermesso nel giudizio il debitore principale, con la conseguenza che le sentenze rese devono reputarsi inutiliter datae e che la causa va rimessa al Tribunale di Pistoia in ragione dell’originario difetto di contraddittorio;

− la censura è fondata ; − nell ’ opposizione (anche se promossa prima dell ’ inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) all’espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito:

«Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01);

− è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) o nell ’ esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01); − come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l’enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis, e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr.

Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n. 6546)»; − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del debitore principale –Massimo Tesi (in ipotesi di suo ritorno in bonis) o, comunque, la curatela del suo fallimento –integra ilvizio denunciato con la prima (peraltro anche rilevabile d’ufficio e pure per la prima volta in sede di legittimità) ed evidentemente assorbente (non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura;− c iò comporta , in accogliment o di quest’ultima, la cassazione della sentenza impugnata (che aveva riformato, sostituendola, la pronuncia del Tribunale), con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/2/2019, Rv. 653012-01); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; − restano evidentemente assorbiti i restanti motivi del ricorso , da esaminarsi ex novo dai giudici del merito una volta restaurato il contraddittorio con tutte le giuste controparti; p.q. m. la Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia, in per- sona di diverso giudice, anche per le spese