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Decreto — n. 20049/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20049/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20049/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20049/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio decisioni in materia medica domanda di ricusazione rinvio del dibattimento rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9700/2021 R.G. proposto da : RAVETTI GIAN LUIGI, RUSSO GIUSEPPINA, SALATIELLO GIUSEPPE, SAMMARTANO CATERINA, SAMORI' GIUSEPPE, SARVA' PIETRO, SCHETTINI SILVANA MARGHERITA MARINA, SCUPILLITI DOMENICO, SERRA DI SANTA MARIA GIUSEPPE, SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE, SIGON MASSIMO, SORBO ALFONSO,SPELZINI PIERO ANTONIO, STELLINI GIUSEPPE, TASSINARI GABRIELLA, TAVIANI GIULIANO, TESTINO GIANNI, TOGNOLI TULLIO, TORTI GIACOMO, TURRINI GABRIELE, UNALI ROBERTO, URBANI LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, SERRA DI SANTA MARIA GIUSEPPE, SIGON MASSIMO, SORBO ALFONSO, SPELZINI PIERO ANTONIO, RUSSO GIUSEPPINA, SALATIELLO GIUSEPPE, SAMMARTANO CATERINA, SAMORI' GIUSEPPE, SARVA' PIETRO, SCHETTINI SILVANA MARGHERITA MARINA, SCUPILLITI DOMENICO, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, TORTI GIACOMO, TURRINI GABRIELE, UNALI ROBERTO, TESTINO GIANNI, URBANI LUCA, SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE, STELLINI GIUSEPPE, TASSINARI GABRIELLA, TAVIANI GIULIANO, TOGNOLI TULLIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D 'APPELLO ROMA n.4814/2020 depositata il 08/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così d