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Decreto — n. 20047/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20047/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20047/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20047/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo riesame della rendita AI impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15336/2021 R.G. proposto da : ALUNNI MAURO, ATTINA' FRANCESCO, BENFATTO GIUSEPPE PIETRO, CHIARUGI CRISTINA, COGNINI SANDRO, CORDOVA ADRIANA, DE FEO MARIA LAURA, FINATO DONATELLA, LEO ANNA LINA, LO RE MICHELE, MANCINI GUIDO, MUSSI ALFREDO, NIGRO ANNA, PALAMARA ANNA TERESA, SALLADINI GABRIELLA, SCARPARO ENRICO, TAGLIAVANTI MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5914/2020 depositata il 26/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Le spese del giudizio restano a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso in Ro