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Ordinanza — n. 20018/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to missing court publication attestation on the electronic judgment copy submitted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20018/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide the mandatory attestation of publication from the court registry on the electronic copy of the contested judgment. The appellant submitted a digital copy lacking the specific data required by law to verify the judgment's existence and timeliness. Consequently, the court ruled that without this attestation, the appeal cannot proceed under Article 369 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; When a cassation appeal relies on a copy of a judgment lacking the court registry's attestation of publication, date, and number, the appeal is inadmissible because the court cannot verify the judgment's existence or timeliness.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility judgment publication attestation electronic file copy requirements court registry verification Article 369 civil procedure imputazione dei pagamenti promessa di pagamento dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Orbene, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata –con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta (come nella specie) – costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 111 cod. proc. civ
1391/16, del 16 novembre 2016, del Tribunale di Livorno, respingendo quello incidentale del Lo Foco –ha accertato il diritto dell’appellante, o meglio per essa della sua cessionaria società Belvedere Spv S.r.l., intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 cod.
art. 1193 cod. civ
In queste condizioni, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1193, comma 2, cod.
art. 1195 cod. civ
Senonché, osserva l’odierno ricorrente, solo l’accettazione da parte del debitore di una quietanza, nella quale il creditore dichiari di imputare il pagamento ad uno dei più debiti verso il medesimo obbligato, comporta che costui – ex art. 1195 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 369 cod. proc. civ
Orbene, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata –con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta (come nella specie) – costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-Lav., ord. 29 gennaio 2019, n. 2362
Cass. Sez. 2, ord. 9 ottobre 2018, n. 24891
652618-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 ottobre 2018, n. 24891, Rv.
Cass. Sez. 1, ord. 23 luglio 2021, n. 21192
Cass. Sez. 6-1, ord. 29 dicembre 2020, n. 29803
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
In ragione della declaratoria di improcedibilitàdel ricorso, sussiste, a carico del ricorrente , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13879-2021proposto da: LO FOCO MICHELE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio degli Avvocati Simona LATINI e MaurizioCANFORA, che lo rappresentano e difendono ; -ricorrente - contro BELVEDERE SPV SRL, e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, in persona del procuratore speciale, nella sua qualità di cessionaria da Gemini Spv S.r.l. di un pacchetto di crediti “pro soluto”, elettivamente domiciliata in Roma, via G.

Pisanelli 40, presso lo studio dell’Avvocato Bruno BISCOTTO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati PaoloDEGOLA e Paolo CEVASCO ; Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico - Assenza di attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso R.G.N.13879/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2023 Adunanza camerale -controricorrente - nonché contro CAF SPA; -intimata - Avversola sentenza n. 590 /20 2 1 del la Corte di Appello di Firenze , depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20/02/2023 dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. Michele Lo Foco ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 590/21, del 12 febbraio 2021, della Corte di Appello di Firenze, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società Caf S.p.a., quale mandataria della società Gemini Spv S.r.l., avverso la sentenza n. 1391/16, del 16 novembre 2016, del Tribunale di Livorno, respingendo quello incidentale del Lo Foco –ha accertato il diritto dell’appellante, o meglio per essa della sua cessionaria società Belvedere Spv S.r.l., intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 cod. proc. civ., a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Lo Foco per l’importo di € 52.365,47.

2. Riferisce, in punto di fatto , l’odierno ricorrente di essersi opposto a precetto, notificatogli dalla società Gemini Spv (o meglio, per essa, dalla sua allora mandataria, società FBS S.p.a.), con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 197.930,34, in forza di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Macerata. A fondamento dell’opposizione, il Lo Foco deduceva di aver provveduto integralmente al pagamento di quanto dovuto, e ciò in esecuzione di una transazione, per l’importo di € 100.000,00, proposta – e successivamente perfezionatasi, in virtù di accettazionedal medesimo comunicata con missiva del 13 aprile 2011 –dalla società Banca Marche, la quale aveva, poi, ceduto i crediti oggetto dell’accordo transattivo a due società, una delle quali, appunto, la predetta Gemini Spv.

Infatti, evidenzia il ricorrente, la suddetta somma di € 100.000,00 era stata pattuita a estinzione di due diverse obbligazioni –facenti capo alle società Ibis e Nicon – di cui esso Lo Foco si era reso in precedenza fideiussore in favore di Banca Marche (senza, però, che vi fosse stata alcuna specifica ripartizione, nella conclusa transazione, della misura della garanzia prestata per ciascuna delle posizioni debitorie), una soltanto delle quali, ed esattamente quella a carico di Ibis, era stata, poi, ceduta a Gemini Spv. Richiedeva, pertanto, il Lo Foco all’adito giudicante la sospensione dell’esecuzione: istanza accolta, però, solo sino alla concorrenza di € 37.500,00, “pari all’importo che risulta versato dall’opponente in favore della Banca Marche in epoca antecedente alla cessione del credito, che risulta regolarmente notificata al debitore mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialeprodotta in atti”, del 20 luglio 2012.

Esperito reclamo dall’allora opponente, per chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto per l’intero suo ammontare, ovvero, in subordine, sino alla concorrenza dell’importo di € 62.500,00, con conseguente declaratoria di efficacia del precetto solo per € 32.500,00 (pari alla differenza tra € 100.000,00 ed € 67.500,00, somma che il Lo Foco assumeva di aver versato), il medesimo vedeva accogliere tale richiesta subordinata. 2.1. Ciò detto, all’esito della fase di merito del giudizio di opposizione, l’odierno ricorrente vedeva parzialmente accolta l’opposizione, dal momento che il Tribunale livornese accertava il diritto dell’opposto “a procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 29.100,00”.

A tale conclusione l’adito giudicante perveniva sul rilievo che, non essendo stata concordata con la conclusa transazione –come si è detto –alcuna ripartizione delle somme che il Lo Foco si era impegnato a versare, ad estinzione di ciascuna delle due obbligazioni, nella sua qualità di fideiussore per i debiti di Ibis e Nicon verso Banca Marche, ma risultando il primo debito circa il doppio del secondo, l’entità del credito di Banca Marche verso Ibis, poi ceduto a Gemini Spv,potesse essere desunta mediante una ripartizione proporzionale dell’importo di € 100.000,00 oggetto di transazione, fissandola, così, in € 66.000,00.

Di talché, avendo la stessa Gemini SPV dato atto, in giudizio, dell’esistenza di pagamenti per € 37.500,00 eseguiti dal Lo Foco in favore di Banca Marche, fino al momento dell’avvenuta cessione del credito, il giudice di prime cure ha quantificato in € 29.100,00 (pari, appunto, alla differenza tra € 66.000,00 ed € 37.500,00) il persistere del debito dell’allora opponente, imputando i pagamenti effettuati, a norma dell’art. 1193 cod. civ., al debito meno garantito. 2.2. Esperito gravame dalla Gemini Spv (ovvero, per essa, dall’allora mandataria, società Caf), lo stesso veniva accolto, con rigetto di quello incidentale del Lo Foco, condannando quest’ultimo a pagare all’intervenuta società Belvedere Spv S.r.l.

–resasi, a propria volta, cessionaria del credito di Gemini Spv – l’importo di € 52.365,47, ritenendo che solo pagamenti per € 13.634,53, potessero imputarsi al credito vantato da Banca Marche verso Ibis, fatto oggetto di cessione a Gemini Spv. In particolare, la riforma della sentenza resa in prime cure veniva motivata dal giudice di appello sul rilievo che troverebbe, nella specie, applicazione l’art. 1195 cod. civ., nella parte in cui consente l’imputazione allo stesso creditore, avendo Banca Marche scelto, per l’appunto, di imputare – salvo l’importo suddetto – i pagamenti effettuati dal Lo Foco, prima della cessione, alla posizione debitoria riferibile alla Nicon, e non a Ibis, come risulta dalla comunicazione inviata via e-mail, dalla cedente alla cessionaria, il 29 marzo 2013.

3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione il Lo Foco, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1193, comma 2, e 1195 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale –a differenza del primo giudice, che ha fatto applicazione della regola secondo cui, in mancanza di imputazione del debitore, il pagamento dell’obbligazione deve imputarsi, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito (nella specie, quello oggetto di cessione da Banca Marche a Gemini Spv) –ha dato rilievo, quale accettazione implicita dell’imputazione, alla mancata contestazione, da parte del Lo Foco, della comunicazione che Banca Marche ha fatto in favore di Gemini Spv, come da e-mail inviata a quest’ultima il 29 marzo 2013.

Senonché, osserva l’odierno ricorrente, solo l’accettazione da parte del debitore di una quietanza, nella quale il creditore dichiari di imputare il pagamento ad uno dei più debiti verso il medesimo obbligato, comporta che costui – ex art. 1195 cod. civ. – non possa pretendere un’imputazione diversa. Di conseguenza, “la volontà manifestata dal creditore deve essere conosciuta dal debitore e deve essere a questi manifestata all’atto del pagamento della quietanza rilasciatagli”, ciò che impediva di dare rilievo ad una comunicazione non indirizzata al Lo Foco, essendo, oltretutto, di gran lunga posteriore ai pagamenti cui si riferisce, risalenti al luglio 2012.

In queste condizioni, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1193, comma 2, cod. civ., secondo cui – in mancanza di dichiarazione da parte deldebitore – l’imputazione, tra più debiti scaduti, andava riferita a quello meno garantito. 3.2.Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto, a seguito di un palese errore di calcolo incentrato sull’altrettanto erronea lettura della comunicazione del 29 marzo 2013, indirizzata da Banca Marche alla società Gemini Spv, che l’importo di € 7.500,00 – in realtà, già compreso nella somma di € 37.500,00, scomputata dal primo giudice da quanto il Lo Foco doveva a Gemini Spv –fosse l’unico importo in relazione al quale potesse operarsi l’applicazione dell’art. 1193, comma 2, cod. civ., erroneamente ritenuta non applicabile all’intera somma versata, pari, come detto, a € 37.500,00.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società Belvedere Spv (e per essa la mandataria Prelios Credit Serving S.p.a., in questa sede rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.a.), ovvero la società già intervenuta in appello ex art. 111 cod. proc. civ., quale cessionaria del credito di Gemini Spv chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimastasola intimat a , invece, la società Caf .6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8.Il ricorso va dichiarato improcedibile . 8.1.Al riguardo, deve osservarsi che il ricorrente ha prodotto una copia cartacea della sentenza impugnata, notificatagli a mezzo P.E.C., in data 17 marzo 2021, dal legale di controparte. Orbene, tale copia – ancorché alla stessa risulti allegata un’attestazione di conformità, al documento informatico da cui è tratta, a firma dell’Avvocato Sabina Chioffi, legale del Lo Foco – non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo.

Dati, gli ultimi due, neppure riportati – per vero – nella relata di notificazione (ove la sentenza è, infatti, indicata solo quale provvedimento reso “in relazione al procedimento già pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze n. RG 1396/17), il solo, preteso, numero identificativo risultando dall’attestazione di conformità, di cui si è detto, a firma del legale dell’odierno ricorrente. Orbene, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata –con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta (come nella specie) – costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

Deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale – tale è la fattispecie in esame – si perfeziona solo “nel momento incui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass.

Sez. 6-Lav., ord. 29 gennaio 2019, n. 2362, Rv. 652618-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 ottobre 2018, n. 24891, Rv. 650663-01;nello stesso senso Cass. Sez. 1, o rd . 23 luglio 2021,n. 21192, non massimata). Ne consegue, pertanto, che, in caso di produzione di una copia analogica del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr.Cass.

Sez. 6-1, ord. 29 dicembre 2020, n. 29803, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente). Invero, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 369 cod. p roc. c iv . , deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema.

In caso contrario, infatti,sarebbe impossibile per la Corte di Cassazione verificare – anche ai fini del riscontro della tempestività della proposta impugnazione – se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza. C iò senza contare , inoltre, che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione, evenienza che impedisce – qualora il ricorso si profili, in ipotesi, fondato –la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza i l provvedimento cassato e il suo contenuto.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi idonei a tal fine, in considerazione della relativa novità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione.

10. In ragione della declaratoria di improcedibilitàdel ricorso, sussiste, a carico del ricorrente , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso , compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a