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Ordinanza — n. 20004/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to missed 30-day deadline and improper target of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20004/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory thirty-day deadline required for conversion into a jurisdictional regulation. The appellants sought to challenge an appellate order dismissing their execution appeal regarding a false power of attorney and a summons, arguing procedural violations. The court ruled that the appeal was untimely and that the remaining grievances targeted the merits of the original judgment rather than the specific procedural order, thus failing to meet the strict conditions for extraordinary review.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 111, settimo comma, Cost.: An appeal against an order declaring an execution appeal inadmissible is admissible only if it challenges the order's own procedural defects; appeals filed after the thirty-day deadline are inadmissible, and grievances targeting the merits of the underlying judgment must be directed against the first-instance judgment.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility deadline execution appeal procedural defects jurisdictional regulation false power of attorney summons nullity rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 2, cod. proc. civ.
Orbene, non essendo stata la presente impugnazione proposta entro il termine di trenta giorni ex art. 47, comma 2, cod. proc. civ., non sussistono le condizioni perché il (motivo di) ricorso possa convertirsi in regolamento di competenza (cfr.
Art. 111, settimo comma, Cost.
– in assenza delle condizioni che consentonoil ricorso, ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso tale provvedimento Al riguardo, infatti, va ribadito che è possibile – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.
Art. 348-bis, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 348-ter, commi 1 e 2, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 2700 cod. civ
e dell’art. 2700 cod. civ.”, e ciò “sulla validità della procura”.
art. 42 cod. proc. civ
È noto, infatti, che, quantunque l’art. 42 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, ord. 18 marzo 2022, n. 8975
Cass. Sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2019, n. 33443
da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2019, n. 33443, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914
Cass. Sez. Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330
Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico de i ricorrent i , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7837-2021proposto da: BILANCIO ANTONIO, CARUSIO IDA, elettivamente domiciliati in Roma, v iale Tiziano 108 , Pal. C , presso lo studio de gli A vvocat i Sonia ALLOCCA e Giorgio ALLOCCA, che li rappresenta no e difendonounitamente all’A vvocat o Michele ZANTEDESCHI ; -ricorrenti - contro LINGIARDI CARLO, LINGIARDI MICHELE; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 113/21 della Corte di Appello di Venezia , depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20/02/2023 dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Ordinanza ex artt. 348-bise 348-ter c.p.c. -Autonoma impugnabilità - Condizioni - Insussistenza- Ragioni R.G.N.7837/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2023 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1. Antonio Bilancio e Ida Carusio ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione dell’ordinanza n. 113/21, del 19 gennaio 2021, della Corte di Appello di Venezia (provvedimento che si assume comunicato “il 13 gennaio 2021”), con cui è stato dichiarato inammissibile – ex artt. 348 - bis e 348 - ter cod. proc. civ.

– il gravame da essi esperito avverso la sentenza n. 27/19 resa dal Tribunale di Verona, recante declaratoria di estinzione dell’opposizione a precetto dagli stessi proposta contro Carlo Lingiardi e Michele Cherri Lingiardi, concondanna d e gli opponenti al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. 2.Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di essersi rivolti “al Tribunale adito per far accertare che la procura conferita all’Avv. Brancaccio nel procedimento n. 3917/2012”, pendente innanzi al Tribunale di Verona, “era affetta da falsità e rivestisse la fattispecie di mandato «ad litem» e non «ad negotia»”, donde la richiesta “di ogni conseguente provvedimento ex artt. 226, 227 cod.proc. civ.”, oltre che della declaratoria di “nullità/inesistenza, inefficacia/illegittimità, infondatezza/pretestuosità/temerarietà del precetto e della sua notifica”.

Costituitisi in giudizio, gli opposti – avendo rinunciato al precetto – chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna degli opponenti alle spese di lite. Gli opponenti, per parte propria, dichiaravano di non accettare la rinuncia, insistendo per la prosecuzione della causa nel merito, con contestuale proposizione formale della querela di falso, sulla quale l’adito giudicante – in violazione , essi assumono, dell’art.222 cod. proc. civ. – non adottava alcun provvedimento, limitandosi a concedere, alle parti, i termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.

Successivamente, confermata dagli opposti la rinuncia al precetto, l’adito giudicante – senza sentire, sul punto, gli opponenti – non ammetteva la querela di falso, nonché i mezzi istruttori richiesti, rinviando ad altra udienza per precisazione delle conclusioni. Prima di tale incombente, tuttavia, gli opponenti notificavano atto di citazione per querela di falso in via principale, relativa –tra diversi atti –anche al già indicato “mandato ad litem conferito all’Avv. Brancaccio”. Il giudizio diopposizione veniva definito con sentenza che ne dichiarava l’estinzione, ponendo a carico degli opponenti le spese dello stesso.

Esperito gravame dai già opponenti, il giudice di appello lo dichiarava inammissibile, con la summenzionata ordinanza, per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, ma dichiarando altresì la litispendenza sulla proposta querela di falso.

3. Avverso l’ordinanza della Corte lagunare hanno proposto ricorso per cassazione il Bilancio e la Carusio, sulla base – come detto –di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt.39 e 221 cod. proc. civ., e ciò “sulla litispendenza”. Si censura l’accoglimento dell’eccezione di litispendenza, sollevata dagli appellati, sul rilievo che la querela di falso (ri)proposta dagli appellanti innanzi al giudice di seconde cure fosse la terza dagli stessi presentata in relazione allo stesso atto, ovvero il precetto notificato ai medesimiBilancio e Carusio. Assumono, al riguardo, gli odierni ricorrenti che la Corte veneziana, in qualità di giudice del gravame, non potesse essere considerata “giudice successivamente adito”, bensì “giudice del secondo grado della medesima controversia”, donde l’impossibilità di dichiarare la litispendenza. 3.2. Il secondo motivo denuncia –sempre ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. –“violazione e/o falsa applicazione del titolo III della legge 31 maggio 1995, n. 218, con particolare riferimento alla «probate conservatorship» (California, USA)”, contestando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che la nomina di Carlo Lingiardi, quale “conservator”, risalga al 23 gennaio 2013, e sia dunque successiva al rilascio della procura per cui è causa, donde la idoneità della prima a sanare l’invalidità della seconda. La documentazione prodotta in giudizio dimostrerebbe, invece, che la nomina del “conservator” è di (almeno) cinque mesi anteriore alla sottoscrizionedel mandato. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt.83 e 221 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ.”, e ciò “sulla validità della procura”. Si censura l’affermazione della Corte veneziana secondo cui, stante “l’ampiezza della procura conferita all’Avv. Domenico Brancaccio, comprendente anche l’incasso, il rifiuto dei debitori di pagare le spese legali in assenza di «autorizzazioni» del Lingardi era immotivato”. Assumono i ricorrenti, tuttavia, che proprio tale premessa “è stata contestata ed è oggetto della querela di falso”, sicché la sentenza impugnata non poteva concludere per l’ampiezza della procura, “ritenendo provato un fatto sul quale c’è stata contestazione”.3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt.83 e 91 e ss. cod. proc. civ.”, e ciò “sulle spese processuali”. Richiamato il principio, enunciato da questa Corte (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 19 ottobre 2018, n. 26537, non massimata), secondo cui, alla “declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell’opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso”, i ricorrenti sottolineano che “la questione, di fatto e di diritto, circa la nullità/inesistenza del mandato ad litem che forniva all’Avv.

Domenico Brancaccio lo ius postulandi per redigere e notificare l’atto di precetto è temporalmente antecedente alla notifica del precetto stesso”, sicché, “prima di decidere come regolare le spese di lite, sia il giudice diprime cure, sia il giudice del gravame avrebbero dovuto ammettere le istanze istruttorie e quindi pronunciarsi sulle spese di lite”. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –“omessa ammissione dei mezzi istruttori”, nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, e ciò “in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt.183, 184, 221 cod. proc. civ.”.

Si dolgono gli odierni ricorrenti di aver proposto “mezzi istruttori volti a dimostrare che la firma di Lingiardi Carlo apposta sul mandato ad litem è apocrifa, e sebbene ciò sia un fatto dirimente della controversia, nessuna istanza istruttoria è stata ammessa”. 4.Sono rimasti intimati i Lingiardi.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Iricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso è inammissibile , in ciascuno dei motivi i n cui si articola. 7.1. L’inammissibilità del primo motivo – che censura l’ordinanza della Corte lagunare per aver accolto l’eccezione di litispendenza, sollevata dagli appellati – deriva dal fatto che il (solo) mezzo di impugnazione esperibile avverso tale statuizione era il regolamento necessario di competenza. È noto, infatti, che, quantunque l’art. 42 cod. proc. civ. non menzioni espressamente il provvedimento sulla litispendenza, le Sezioni Unite di questa Corte, sul rilievo che “la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa”, hanno ritenuto la pronuncia di accoglimento della relativa eccezione come “sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza”, prevede ndone, così, l’impugnazione con il regolamento necessario (Cass.

Sez. Un., ord. 31 luglio 2014, n. 17443, Rv. 632602-01). Che si tratti, poi, di provvedimento impugnabile “soltanto” a norma dell’art. 42 cod. proc. civ., è quanto ribadito ancora di recente da questa Corte (Cass. Sez. 3, ord.18 marzo 2022, n. 8975, Rv. 664255- 01). Orbene, non essendo stata la presente impugnazione proposta entro il termine di trenta giorni ex art. 47, comma 2, cod. proc. civ., non sussistono le condizioni perché il (motivo di) ricorso possa convertirsi in regolamento di competenza (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2019, n. 33443, Rv. 656347-01), donde la sua inammissibilità. 7.2.

I restanti quattro motivi sono anch’essi inammissibili, perché formulano censure – tutte indirizzate, come del resto anche quella oggetto del primo motivo, avverso l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame a norma degli artt. 348- bis e 348 - ter cod. proc. civ. – in assenza delle condizioni che consentonoil ricorso, ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso tale provvedimento Al riguardo, infatti, va ribadito che è possibile – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv. 638368-01) – esperire ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza che dichiari inammissibile l’appello, a norma degli artt. 348-bis, comma 1, e 348-ter, commi 1 e 2, cod. proc. civ., ma solo allorché siano fatti valere vizi suoi propri, di violazione di norme processuali, vizi,qui, neppure ipotizzati, giacché le varie censure formulate investono il merito della decisione (o quanto disposto in relazione ai mezzi istruttori) e, quindi, avrebbero dovuto indirizzarsi avverso la sentenza resa dal giudice di prime cure.

Si tratta di conclusione, questa,valida pure per il solo motivo (il quarto) che, investendo la disciplina delle spese di lite, potrebbe – in astratto, o meglio con riferimento al l a loro regolamentazione quanto al grado di appello – investire direttamente l’ordinanza della Corte territoriale. Tuttavia, neppure tale motivo deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità dell’ordinanza impugnata in merito alla statuizione sulle spese, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di “res sperata”, conseguente all’accoglimento del ricorso, presentandosi, così, alla stregua di un “non motivo” (Cass.

Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass.Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01).

8. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudiziodi legittimità, essendo i Lingiardirimasti solo intimat i .

9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico de i ricorrent i , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello pre