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Sentenza — n. 19989/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 19989/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19989/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente SENTENZA sulricorso per revocazione iscritto al n. 9499/2022 proposto da: TERESA FURINA, elett.tedomiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to ELIA CURSARO, rappresentata e difesa dagli avv.ti TERESA CHIODO e ADELE RITORTO; -ricorrente - contro ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to MARIA REPICE; -resistente - nonché Udienzadel 20 aprile 2023 - R.G. n. 9499/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri ITAS MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., FRANCESCO MURACE e LUCA MURACE; -intimati - avverso l ’ordinanza n. 2 6 532 /20 2 1 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 327 c.p, art. 391 - bis c.p; Sentenza — n. 19989/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 9499/2022 proposto da: TERESA FURINA, elett.tedomiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to ELIA CURSARO, rappresentata e difesa dagli avv.ti TERESA CHIODO e ADELE RITORTO; -ricorrente - contro ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to MARIA REPICE; -resistente - nonché Udienzadel 20 aprile 2023 - R.G. n. 9499/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri ITAS MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., FRANCESCO MURACE e LUCA MURACE; -intimati - avverso l ’ordinanza n. 2 6 532 /20 2 1 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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revisione di una decisione tempestività dell'istanza di ricusazione correzione di errore materiale motivi di cassazione restituzione del termine scaduto data determinante

Disposizioni normative citate

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art. 327 c.p
art. 391 - bis c.p
Avverso l'indicata ordinanza d ella Corte di cassazione, Teresa Furinapropone ricorso per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sulricorso per revocazione iscritto al n. 9499/2022 proposto da: TERESA FURINA, elett.tedomiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to ELIA CURSARO, rappresentata e difesa dagli avv.ti TERESA CHIODO e ADELE RITORTO; -ricorrente - contro ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to MARIA REPICE; -resistente - nonché Udienzadel 20 aprile 2023 - R.G. n. 9499/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri ITAS MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., FRANCESCO MURACE e LUCA MURACE; -intimati - avverso l ’ordinanza n. 2 6 532 /20 2 1 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI; Udienzadel 20 aprile 2023 - R.G. n. 9499/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri FATTIDI CAUSA 1.Con ordinanza n. 26532 resa in data 30/9/2021, la Terza Sezione Civile della Corte di cassazione ha dichiarato inammis sibile il ricorso propostoda Teresa Furina avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri del 9/8/2018, ad esito di un giudizio di risarcimento dei danni originariamente instaurato dalla Furina nei confronti della Itas Mutua Assicurazioni (con successi vo intervento volontario della Italiana Assicurazionis.p.a.), Francesco Murace e Luca Murace. 2.A sostegno della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la Corte di cassazione ha rilevato l’inammissibilità per tardività del ricorso propost o dalla Furina, avendo quest’ultima notificato il ricorsoin data 4 marzo 2019 oltre il termine semestrale, applicabile ai sensidell’art. 327 c.p.c., a fronte della pubblicazione della sentenza d’appelloin data 9/8/2018.

3. Avverso l'indicata ordinanza d ella Corte di cassazione, Teresa Furinapropone ricorso per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. sulla base diun unico motivo d’impugnazione. 4.La Italiana Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso. 5.Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede. 6.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto invocando il rigetto del ricorso. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di cassazione erroneamente rilevato la tardività del ricorso proposto dalla odierna ricorrente avvers o la sentenza di appello del Tribunale di Locri, non avvedendosi Udienzadel 20 aprile 2023 - R.G. n. 9499/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri dell’avvenuta pubblicazione di tale ultima sentenza in data 3/9/2018 avendosolo in tale ultima data il Cancelliere del giudice d’appello reso pubblicala sentenza comunicandola ai difensori delle parti costituite, cosìcompletando, proprio in tale data, il procedimento di pubblicazione della sentenza rilevante ai fini della decorrenza del termine per la proposizionedel ricorso per cassazione, nella specie avvenuto in data 4/3/2019nel rispet to del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza(scaduto il 3/3/2019, giorno festivo). 2.Il ricorso è inammissibile.

3. Osserva il Collegi o come l’ ordinanza della Corte di cassazione impugnata in questa sede abbia attestato l’avvenuta pubblic azione della sentenza d’appello (non già in data 3/9/2018, bensì) in data 9/8/2018,desumendo tale data dallo stesso provvedimento d’appello riportante in ogni pagina la stampigliatura (di regola apposta sul margine dei provvedimenti giudiziari depositati in via telematica) recantetale data come quella di pubblicazione. 4.La stessa ordinanza ha sottolineato come il numero di Repertorio 1022/2018del 3 settembre 2018 riportato nelle pagine della sentenza d’appellocoincidesse, quanto alla data, con quell a della trasmissione del provvedimento d’appello all’Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, evidenziando altresì come nessuna delle parti avesse spiegatodiversamente la data riferita al ridetto numero di repertorio, segnatamente a fronte de lla c hiara indicazione della data di pubblicazione della sentenza (così come in precedenza ricavata) destinataad attribui rne una diversa rilevanza.

5. Appare, pertanto, di ragionevole evidenza come il vizio denunciato in questa sede dalla ricorrente non consista affatto nella denuncia di un errore di fatto rappresentato da u n’ errata percezione delcontenuto della documentazione acquisita agli atti del giudizio (in Udienzadel 20 aprile 2023 - R.G. n. 9499/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri ipotesi attestante un’informazione del tutto contraria quella indicata come percepita dal giudice di legittimità), bensì n ella denuncia di un (preteso)errore di diritto in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice di legittimitànel rilevare , come dies a quo per la proposizione del ricorso per cassazione , la data riconosci uta nella sentenza d’appello come quelladi pubblicazione , e non, viceversa, la data di comunicazione della sentenza d’appello alle parti, o quella risultante dal numero di repertoriodel 3/9/2018 . 6.Varrà rilevare, peraltro, come la data corrispondente a l ridetto numero di repertorio ( del 3/9/2018 ) risulti espressamente presa i n considerazione nella stessa ordinanza della Corte di cassazione qui impugnata,avendone il giudice di legittimità trattato al fine di dirimere la questione della tempestività del ricorso per cassazione , con la conseguente inammissibilità dell’evocazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. nella parte in cui im pone , quale presupposto per la proposizione dell’impugnazioneper revocazione, che sul fatto risultante dagli atti e daidocumenti di causa , asseritamente percepito in modo erroneo dal giudice a quo , non vi sia stata alcuna specifica decisione da parte di questi. 7.Sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente rilevata l’inammissibilitàdel ricorso per revocazione, con la seguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versam ento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

Udienzadel 20 aprile 2023 - R.G. n. 9499/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricor rente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello,