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Ordinanza — n. 19963/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation claim due to late filing but remands for cost calculation based on creditor's debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19963/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the revocation claim because the exception regarding the second sale was not raised in the first instance, violating procedural timing rules. While the lower court correctly found the sale ineffective due to the seller's knowledge of the debt, the appellate court erred in calculating litigation costs by using the property value instead of the creditor's debt amount. Consequently, the judgment is quashed only on the cost allocation issue and remanded for a new calculation.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; Art. 5 d.m. 155/2014: The exception of revocation must be timely raised in the first instance, and the value of a revocatory action is determined by the creditor's debt, not the asset's value.

Parole chiave

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revocatoria fallimentare tardiva eccezione liquidazione spese valore causa debito creditore cassazione rinvio strumentalità necessaria doppia vendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
b) la compravendita era stata oggetto di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. da parte dei germani Giuseppe, Marianna e Natalia Maria Di Sabato;
Art. 203 legge fallimentare
Art. 67 legge fallimentare
Art. 1219 cod. civ.
civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod.
Art. 5 d.m. 155/2014
I ricorrenti denunciano, nel censurare la statuizione concernente le spese di lite della fase di appello , che la motivazione resa dalla Corte territoriale è del tutto apparente e, comunque, inosservante dei criteri legali di determinazione del valore della controversia stabiliti dal citato art. 5 d.m.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 2901 cod. civ
b) la compravendita era stata oggetto di revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
artt. 2901 c.c
in relazione agli artt. 2901 c.c., 66 e 67 l.f., nonché agli artt.
artt. 2901 cod. civ
art. 1219 cod. civ
civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 07/06/2013, n. 14420
Cass., sez. 3, 19/04/2016, n. 7747
Cass., sez. 3, 19/04/2016, n. 7747); trattasi, tuttavia, di eccezione che deve essere tempestivamente dedotta in primo grado.
Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697
E ciò,peraltro, in conformità con l’univoco orientamento di questa Corte, in forza del quale il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697;
Cass., sez. 6 - 3, 09/05/2014, n. 10089
Cass., sez. 6 - 3, 09/05/2014, n. 10089; Cass., sez.
Cass., sez. 2, 13/09/2004, n. 18348
Cass., sez. 1, 17/03/2004, n. 5402
Cass., sez. 3, 06/12/1986, n. 7250
5402; Cass., sez. 3, 06/12/1986, n. 7250).
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Testo completo

ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.832/2020 R.G. proposto da : DISABATO PIETRO e LE COGNARE SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Nicola Rocco, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv. Maurizio Benincasa, in Roma, Viale di Villa Massimo, n. 33 -ricorrenti - contro SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FIUMICELLO A. R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.

Gianluca Mercorella, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Fantozzi Associati, in Roma, alla via Sicilia, n. 66 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Potenza n. 7 26 /201 9 , pubblicata in data18 ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. La società cooperativa agricola Fiumicello a. r.l. convenne in giudizio Pietro Di Sabato e la società agricola Le Cognare a. r.l. esponendo che:

a) con atto del 23 aprile 2003 aveva venduto al convenuto un compendio di terreni in agro di Ginosa, a fronte del corrispettivo di euro 970.000,00;

b) la compravendita era stata oggetto di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. da parte dei germani Giuseppe, Marianna e Natalia Maria Di Sabato;

c) a seguito di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, aveva a sua volta chiesto la revoca dell’atto, ai sensi degli artt. 203 e 67 legge fallimentare, ed il relativo giudizio era stato definito, in primo grado , con sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato l‘inefficacia dell’atto dispositivo, confermata integralmente dalla Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 344 del 2017, passata in giudicato; ;

d) con distinto atto di compravendita del 4 luglio 2006, Pietro Di Sabato aveva ceduto a Le Cognare a. r.l. il complesso già acquisito dalla società cooperativa Fiumicello. Chiese di dichiarare la nullità del secondo atto di compravendita per indeterminatezza dell’oggetto o, in via subordinata, di dichiararne l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Si costituirono le parti convenute che contestarono la domanda, evidenziando la mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda subordinata. Il Tribunale di Matera rigettò la domanda principale ed accolse quella subordinata, dichiarando, per l’effetto , inefficace, nei confronti dell’attrice, il contratto di compravendita concluso in data 4 luglio 2006; riten ne, in particolare, provat a la scientia damni in capo al sub-acquirente a titolo oneroso, sia in ragione dello stretto legame di parentela intercorrente tra Pietro Di Sabato, figlio di Maria Rosaria Ciannella (Presidente della Fiumicello all’epoca della compravendita) e nipote del vice-Presidente della stessa società (Pasquale Di Sabato), sia in considerazione del fatto che nella seconda compravendita il Di Sabato aveva partecipato in proprio (quale parte alienante) ed in qualità di amministratore unico della società acquirente.

2. La sentenza è stata impugnata da Pietro Di Sabato, in proprio, e dalla società Le Cognare a r.l., deducendo che il primo atto dispositivo, concluso in data 23 aprile 2003, già oggetto di azione revocatoria, si risolveva nell’adempimento di un debito scaduto, giacché mediante tale atto la cooperativa Fiumicello, all’epoca ancora in bonis, non aveva fatto altro che estinguere integralmente le esposizioni bancarie gravanti sul sodalizio a quella data. LaCorte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame. In sintesi, i giudici di secondo grado hanno, in primo luogo, disatteso la richiesta di sospensione del giudizio exart. 295 cod. proc. civ., avanzata dall’appellante, rilevando che, con sentenza n. 344/2017 pubblicata il 28 giugno 2017, passata in giudicato, era stato rigettato l’appello, proposto dal Di Sabato avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 722/2014, con cui era stata dichiarata l’inefficacia, nei confronti della procedura di liquidazione, del contratto di compravendita concluso il 23 aprile 2003.

Hanno, inoltre, osservato che l’eccezione di esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l’adempimento di un debito scaduto, era stata sollevata solo in grado di appello e, dunque, tardivamente e che, in ogni caso, la questione posta riguardava il primo atto di compravendita, impugnato con azione revocatoria ed il cui giudizio era stato ormai definito con sentenza ormai passata in giudicato, che copriva il dedotto ed il deducibile. Hanno, infine, rigettato il motivo di gravame afferente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, ritenendo corretta la compensazione, nella misura di un terzo, e hanno condannato le parti appellanti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di secondo grado, ‹‹alla stregua degli artt. 1, 2, 4 e 28 del Decr.

Min. Giustizia 10.3.2014, n. 55 (cfr. Corte Cost., ord. n. 261/2013), tenuto conto dei valori medi dello scaglione da 2 a 4 milioni di euro, con esclusione del compenso dovuto per la fase istruttoria››.

3. Pietro Di Sabato e la società Le Cognare a. r.l. ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di due motivi. La Società cooperativa agricola Fiumicello a. r.l. in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono ‹‹art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2901 c.c., 66 e 67 l.f., nonché agli artt. 111, secondo comma, Cost., 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c.; art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››.

Sostengono che, a fondamento dell’atto di appello, avevano rappresentato che il corrispettivo pattuito e versato in esecuzione del primo atto dispositivo era stato destinato all’integrale ripianamento delle esposizioni debitorie bancarie gravanti a carico della cooperativa Fiumicello, all’epoca già censite a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, e che, per tale ragione, lo stesso atto si risolveva nell’adempimento di un debito scaduto rispetto al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2901 cod. civ., 66 e 67 legge fallimentare, non era pacificamente esperibile l’actio pauliana.

Aggiungono che, dovendosi sussumere l’azione revocatoria esercitata dagli organi fallimentari nei confronti della società terza avente causa dal primo acquirente del fallito nell’alveo dell’azione revocatoria ordinaria, il curatore avrebbe dovuto – in ogni caso – provare che il terzo sub-acquirente (Le Cognare) aveva a vuto ‹‹consapevolezza che l’atto di acquisto intervenuto tra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ex art. 67 l.fall. ›› ; pertanto , l’eccezione ex art. 2901, terz o comma, cod. civ. era stata introdotta, non già per sostenere l’esenzione dall’azione revocatoria ordinaria dell’atto dispositivo del 4 luglio 2006, quanto piuttosto per negare la sussistenza del presupposto richiesto per farsi luogo alla declaratoria d’inefficacia dello stesso atto exartt. 66 e 67 legge fallimentare.

Lamentano, quindi, che la sentenza impugnata è del tutto inconferente rispetto al thema dispuntandum e non illustra le ragioni effettive del decisum.

2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., degli artt. 2 e 5 d.m. n. 55 del 2014 nella formulazione ratione temporis vigente, nonché degli artt. 111, secondo comma, Cost., 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. I ricorrenti denunciano, nel censurare la statuizione concernente le spese di lite della fase di appello , che la motivazione resa dalla Corte territoriale è del tutto apparente e, comunque, inosservante dei criteri legali di determinazione del valore della controversia stabiliti dal citato art. 5 d.m. n. 55/2014, nel testo risultante all’esito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, applicabile nel caso di specie, che prevede che ‹‹ Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’ entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta››.

Evidenziano che, anche a voler ritenere che, ai fini della determinazione del compenso, dovesse farsi riferimento al valore ‹‹del bene oggetto dell’atto dispositivo››, la liquidazione sarebbe comunque stata operata in violazione della legge, considerato che il prezzo convenuto per la compravendita impugnata ammontava ad euro due milioni e che il compenso doveva essere determinato in misura pari ad euro 26.354,55, importo comprensivo del rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.

3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Il giudice d’appello, esaminando il secondo motivo di gravame, ha dato atto che la parte appellante aveva dedotto che ‹‹il primo atto dispositivo (notar Capozza del 23.4.2003) impugnato in revocatoria si risolve(va) nell’adempimento di un debito scaduto, giacché mediante tale atto la cooperativa Fiumicello – all’epoca ancora in bonis, non ha (aveva) fatto altro che estinguere integralmente le esposizioni bancarie gravanti sul sodalizio a quella data››, dolendosi che il Tribunale non si era pronunciato su tale questione, che riverberava i suoi effetti sulla scientia damni , per avere il Di Sabato ‹‹assunto a proprio esclusivo ed integrale carico ogni esposizione debitoria gravante sulla Fiumicello a quella data››.

La Corte territoriale ha disattes o l’eccezione perché tardivamente proposta solo in grado d’appello, non mancando di evidenziare che la questione prospettata atteneva al primo atto di compravendita - e non a quello concluso in data 4 aprile 2006 e dinanzi ad essa impugnato –e che la revocabilità di quell’atto non poteva essere più posta in discussione, essendo intervenuta, sul punto, sentenza ormai definitiva, che copriva sia il dedotto che il deducibile. 3.2. La censura in esame non si confronta con le rationes decidendi su cui poggia la decisione, poiché i ricorrenti si limitano a richiamare e ribadire le deduzioni difensive già sottoposte al giudice di merito e da questi già esaustivamente vagliate con motivazione che, seppure sintetica, sfugge alle gravi anomalie argomentative denunciate.

Occorre, al riguardo, ribadire il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; con la conseguenza che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr.Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass., sez.

U, n. 22232 del 2016 e la giurisprudenzaivi richiamata). La decisione gravata reca le argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice d’appello per la formazione del proprio convincimento e non si pone, dunque al di sotto del ‹‹minimo costituzionale››. 3.3. Si osserva, peraltro, che la decisione è conforme a diritto, in quanto la Corte d’appello ha, del tutto correttamente, ritenuto preclusa l’eccezione fatta valere dagli appellanti, e reiterata in questa sede, allineandosi all’orientamento di legittimità secondo cui ‹‹l’esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, cod. proc. civ., a sostegno dell'eccezione di cui all'art. 2901, terzo comma, cod. civ., sollevata per la prima volta in grado di appello›› ( Cass., s ez. 3, 13/08/2015, n. 16793 ;

Cass., se z. 3, 28/02/2019, n. 5806). E’ ben vero, come rimarcano i ricorrenti, che l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod. civ., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché però essa rappresenti il solo mezzo per tale preciso scopo, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., sez. 1, 07/06/2013, n. 14420 ;

Cass., sez. 3, 19/04/2016, n. 7747); trattasi, tuttavia, di eccezione che deve essere tempestivamente dedotta in primo grado. I ricorrenti non contestano la rilevata tardività dell’eccezione, ma insistono nell’affermare di avere fornito prova dei fatti allegati a supporto di tale eccezione, il cui esame è, tuttavia, impedito dall’irrituale proposizione dell’eccezione, che avrebbe dovuto essere allegata e provata dall’acquirente convenuto in revocatoria nel separato giudizio di primo grado avente ad oggetto il primo atto dispositivo concluso nel 2003, ormai definito con sentenza irrevocabile d’inefficacia dell’atto nei confronti dell’odierna controricorrente.

La decisione gravata si sottrae, pertanto, a tutte le censure ad essa rivolte.

4. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. Il giudice d’appello ha effettuato la liquidazione delle spese del grado di giudizio dinanzi ad esso svoltosi alla stregua degli artt. 1, 2, 4 e 28 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ‹‹tenuto conto dei valori medi dello scaglione da 2 a 4 milioni di euro, con esclusione del compenso dovuto per la fase istruttoria››, in tal modo prendendo come parametro di riferimento, ai fini della individuazione del valore della controversia, il valore del compendio immobiliare oggetto di revocatoria.

Così facendo, è incorsa nella violazione dell’art. 5 del d.m. n. 155/2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis, che stabilisce, con specifico riferimento ai giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente deve aversi riguardo ‹‹all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta››. E ciò,peraltro, in conformità con l’univoco orientamento di questa Corte, in forza del quale il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697;

Cass., sez. 6 - 3, 09/05/2014, n. 10089; Cass., sez. 2, 13/09/2004, n. 183 48; Cass., s ez. 1, 17/03/2004, n. 5402; Cass., sez. 3, 06/12/1986, n. 7250). La decisione impugnata non si è uniformata a tale indirizzo e deve, sul punto, essere cassata con rinvio, essendo necessari accertamenti di fatto al fine della nuova liquidazione.

5. Conclusivamente, rigettato il primo motivo, deve essere accolto il secondo, con conseguente cassazione della sentenza limitatamente a tale censura, e rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta to il primo motivo di ricorso , accoglie il secondo . Cassa la sentenza impug