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Ordinanza — n. 19959/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late appeal due to name correction not extending appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19959/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late. Although the lower court's judgment contained a clerical error regarding the appellant's first name, the Court ruled this did not justify extending the appeal deadline. The decision relied on established precedent stating that mere discrepancies in the written text do not reopen time limits unless they create objective ambiguity about the judgment's substance.

Regesto Legislator

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Art. 288, ultimo comma, c.p.c.; The correction of a clerical error in the written text of a judgment does not extend the appeal period unless the error creates objective ambiguity regarding the actual content of the decision.

Parole chiave

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cassation appeal clerical error appeal deadline judicial correction tardiness substantive ambiguity written judgment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 288, ultimo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8863/2018
Cass. n. 20996/2019
8863/2018, conforme a Cass. n. 20996/2019, Cass.
Cass. 22185/2014
20996/2019, Cass. 22185/2014, Cass.
Cass. n. 19668/2009
22185/2014, Cass. n. 19668/2009 e Cass.
Cass. n. 29189/2008
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31920/2020 proposto da: Bergesio Flavio, elettivamente domiciliato in Roma Viale Vaticano 53 presso lo studio dell’avvocato Rizzo Raffaella che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Di Noia Paolo, Pisani Marco Tiziano; -intimati - avverso la sentenza n. 1621/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che: Flavio Bergesio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1621/2018, pubblicata in data 14.9.18, con cui la Corte di Appello di Torino ha condannato tale Marco Tiziano Pisani al pagamento delle spese dei due gradi di merito in favore del predetto Bergesio e, confermata per il resto la sentenza di primo grado, ha condannato il medesimo Bergesio al pagamento delle spese del grado in favore di Paolo Di Noia; gli intimati Di Noia e Pisani non hanno svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.;

Considerato che: il ricorso è tardivo, in quanto notificato soltanto in data 11.9.2020, a fronte di una sentenza pubblicata il 14.9.2018; non vale a spostare in avanti il dies a quodi decorrenza del termine di impugnazione la circostanza che la sentenza sia stata corretta, per errore materiale, con ordinanza del 9.3.2020, notificata il 13.7.2020; invero: dal ricorso emerge che la correzione ha riguardato il nome del Bergesio in una parte del dispositivo, in quanto indicato erroneamente in Paolo anziché in Flavio (nome correttamente indicato in altre parti dello stesso dispositivo, oltreché nell’intestazione e nella motivazione della sentenza); nel caso si specie, devetrovare applicazione il principio secondo cui «il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione» (Cass. n. 8863/2018, conforme a Cass. n. 20996/2019, Cass. 22185/2014, Cass. n. 19668/2009 e Cass. n. 29189/2008); atteso che l’errore nell’indicazione del nome di battesimo del Bergesio in una parte del dispositivo non era idoneo a suscitare una obiettiva ambiguità sull’effettivo contenuto della sentenza, deve escludersi che l’adozione della misura correttiva abbia riaperto i termini di impugnazione della pronuncia corretta; ne consegue l’inammissibilità, per tardività, del ricorso; in difetto di resistenza da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato