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Decreto — n. 19846/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19846/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19846/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1804/2022 R.G. proposto da : ARPIMEX S.R.L., in pers. del leg. rappr.nte p.t., domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dal l’avvocato DI MASI MARIAROSARIA (DMSMRS66E56F839L) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V), che lo rappresenta e difende unitame nte agli avvocati FIORENTINO GIUSEPPE (FRNGPP66D29G482X), BOTTURA DARIO (BTTDRA55D15F205C) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TERNI n. 562/2021 depositata il 08/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19846/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ARPIMEX S.R.L., in pers. del leg. rappr.nte p.t., domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dal l’avvocato DI MASI MARIAROSARIA (DMSMRS66E56F839L) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V), che lo rappresenta e difende unitame nte agli avvocati FIORENTINO GIUSEPPE (FRNGPP66D29G482X), BOTTURA DARIO (BTTDRA55D15F205C) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TERNI n. 562/2021 depositata il 08/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di difesa indennità di patrocinio ripetibili condono delle spese procedurali anticipo delle spese patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
562/2021 depositata il 08/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1804/2022 R.G. proposto da : ARPIMEX S.R.L., in pers. del leg. rappr.nte p.t., domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dal l’avvocato DI MASI MARIAROSARIA (DMSMRS66E56F839L) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V), che lo rappresenta e difende unitame nte agli avvocati FIORENTINO GIUSEPPE (FRNGPP66D29G482X), BOTTURA DARIO (BTTDRA55D15F205C) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TERNI n. 562/2021 depositata il 08/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 (milleseicento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/07/202