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Decreto — n. 19843/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19843/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19843/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24210/2020 R.G. proposto da : MARSICO LAURA, SFORZA CARMELA, MORGANO GIANFRANCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRITTI GIORGIO (GRTGRG52A04F839J) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7475/2019 depositata il 02/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19843/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

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perizia medica superata domanda tardiva di ricusazione decisioni in materia medica opposizione tardiva esame di cassazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7475/2019 depositata il 02/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24210/2020 R.G. proposto da : MARSICO LAURA, SFORZA CARMELA, MORGANO GIANFRANCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRITTI GIORGIO (GRTGRG52A04F839J) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7475/2019 depositata il 02/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00. Così deciso in Roma,