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Decreto — n. 19841/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19841/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19841/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3061/2020 R.G. proposto da : FRATELLI MONACO SAS DI MAURIZIO MONACO C, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCARELLI RENATO (LCRRNT75T09F839T), ITALIANO MARIO (TLNMRA64P07F839W) -ricorrente- contro FOGLIA MANZILLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA V. SALUZZO 65, presso lo studio dell’avvocato CRUCIANI ELISABETTA (CRCLBT81B61H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIERI FRANCESCO (PLMFNC42B14F839Y) -controricorrente- e contro la F.lli Cigliano di Cigliano Antonio S.a.s. - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5079/2019 depositata il 31/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19841/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FRATELLI MONACO SAS DI MAURIZIO MONACO C, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCARELLI RENATO (LCRRNT75T09F839T), ITALIANO MARIO (TLNMRA64P07F839W) -ricorrente- contro FOGLIA MANZILLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA V. SALUZZO 65, presso lo studio dell’avvocato CRUCIANI ELISABETTA (CRCLBT81B61H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIERI FRANCESCO (PLMFNC42B14F839Y) -controricorrente- e contro la F.lli Cigliano di Cigliano Antonio S.a.s. - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5079/2019 depositata il 31/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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azione di mantenimento rispetto del procedimento precontenzioso legittimazione a contestare licenza difetti di costruzione azione di manutenzione azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
- intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5079/2019 depositata il 31/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3061/2020 R.G. proposto da : FRATELLI MONACO SAS DI MAURIZIO MONACO C, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCARELLI RENATO (LCRRNT75T09F839T), ITALIANO MARIO (TLNMRA64P07F839W) -ricorrente- contro FOGLIA MANZILLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA V. SALUZZO 65, presso lo studio dell’avvocato CRUCIANI ELISABETTA (CRCLBT81B61H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIERI FRANCESCO (PLMFNC42B14F839Y) -controricorrente- e contro la F.lli Cigliano di Cigliano Antonio S.a.s. - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5079/2019 depositata il 31/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione . Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.155,00 oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/06/2023. IL Pr