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Decreto — n. 19834/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19834/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19834/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19715/2020 R.G. proposto da : BRIGUGLIO POLO' SANTI, CUNIORI FELICIA CONCETTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIZZI DOMENICO (RZZDNC59R03F158R) -ricorrente- contro CACCIOLA LUCIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RESTUCCIA FRANCESCO (RSTFNC49B02F158P) -controricorrente- nonchè contro PEZZELLA PASQUALINA, PUGLISI ANTONINO PAUL, PUGLISI GIUSEPPINA, PUGLISI GIOVANNI-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.936/2019 depositata il 17/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19834/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BRIGUGLIO POLO' SANTI, CUNIORI FELICIA CONCETTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIZZI DOMENICO (RZZDNC59R03F158R) -ricorrente- contro CACCIOLA LUCIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RESTUCCIA FRANCESCO (RSTFNC49B02F158P) -controricorrente- nonchè contro PEZZELLA PASQUALINA, PUGLISI ANTONINO PAUL, PUGLISI GIUSEPPINA, PUGLISI GIOVANNI-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.936/2019 depositata il 17/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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estensione della procedura legittimazione a contestare licenza asserzione difendibile principio di celerità diritto a un difensore procedimento in corso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; considerato che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19715/2020 R.G. proposto da : BRIGUGLIO POLO' SANTI, CUNIORI FELICIA CONCETTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIZZI DOMENICO (RZZDNC59R03F158R) -ricorrente- contro CACCIOLA LUCIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RESTUCCIA FRANCESCO (RSTFNC49B02F158P) -controricorrente- nonchè contro PEZZELLA PASQUALINA, PUGLISI ANTONINO PAUL, PUGLISI GIUSEPPINA, PUGLISI GIOVANNI-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.936/2019 depositata il 17/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; considerato che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione . Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.110,50 oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 05/07/2023 Il P