Decreto — n. 19729/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 c.p, art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19729/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19819/2022 R.G. proposto da : COSTRUZIONI CRESCENTE SRL IN LIQUIDAZIONE, CRESCENTE MARIA VIRGINIA, FIORELLA FRANCESCA MARIA, FIORELLA ALESSANDRA MARIA, DEROSSI EMANUELE GIUSEPPE, CRESCENTE CARMINA CLOTILDE, DEROSSI ANGELA, DEROSSI CARMINE (RICORSO NON DEPOSITATO), rappresentati e difes i dall'avvocato SIVO TECLA (SVITCL72H42A883K) -ricorrenti- contro CARPAGNANO LUIGI (CRPLGU44S18A669C), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.605/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Roma,il 05/