Decreto — n. 19727/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19818/2022 R.G. proposto da : MARZOLA ISAIA E ROBERTO SNC, in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, MARZOLA ISAIA, MARZOLA ROBERTO (RICORSO NON DEPOSITATO), rappresentati e difesi dall'avvocato CIRILLO ANDREA (CRLNDR73R04C352P) -ricorrenti- contro VODAFONE ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale e Direttore Affari Legali ANTONIO CIANCI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORUCCI LUCIANO (FRCLCN52P20F205E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1961/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19727/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese sono a carico dei ricorrenti.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19818/2022 R.G. proposto da : MARZOLA ISAIA E ROBERTO SNC, in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, MARZOLA ISAIA, MARZOLA ROBERTO (RICORSO NON DEPOSITATO), rappresentati e difesi dall'avvocato CIRILLO ANDREA (CRLNDR73R04C352P) -ricorrenti- contro VODAFONE ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale e Direttore Affari Legali ANTONIO CIANCI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORUCCI LUCIANO (FRCLCN52P20F205E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1961/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese sono a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.500,00. Così deciso in Roma,il 05/07/