Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gentili, challenged a second-instance judgment against the insurance company Italiana Assicurazioni, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12589/2021 R.G. proposto da : GENTILI GIACOMO, elettivamente domiciliato in GENOVA Via Durazzo n.1/9, presso lo studio dell’avvocato REPETTO SILVIA (RPTSLV69D41D969K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA (CRBFNC62M54I690B) -controricorrente- nonchè contro SCALETTA SALVATORE, COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
O BREVEMENTE ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.524/2021 depositata il 16/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00. Così deciso in Roma,i