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Decreto — n. 19563/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19563/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19563/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19816/2022 R.G. proposto da : GIUVA ALFONSO (RICORSO NON DEPOSITATO), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI BIASE LUCA (DBSLCU67C25E514V) -ricorrente- contro NUOVA AGRICOLA DI CICCONE NICOLA, elettivamente domiciliato in san giovanni rotondo corso roma n.40, presso lo studio dell’avvocato DIMARTINO TOMMASO (DMRTMS61A12H926U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n.1215/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19563/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese sono a carico del ricorrente.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione carenza di legittimazione indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese sono a carico del ricorrente.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19816/2022 R.G. proposto da : GIUVA ALFONSO (RICORSO NON DEPOSITATO), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI BIASE LUCA (DBSLCU67C25E514V) -ricorrente- contro NUOVA AGRICOLA DI CICCONE NICOLA, elettivamente domiciliato in san giovanni rotondo corso roma n.40, presso lo studio dell’avvocato DIMARTINO TOMMASO (DMRTMS61A12H926U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n.1215/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese sono a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2000,0. Così deciso inRoma, il 05