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Decreto — n. 19561/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19561/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19561/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese restano a carico dei ricorrenti in solido.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19561/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese restano a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

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motivi di cassazione domanda di ricusazione caso di rigore economico cognizione del ricorso per cassazione procedure di ricorso impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.16017/2020 depositata il 16/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese restano a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14479/2022 R.G. proposto da : BALOSSINI FRANCO, BETTINAZZI FRANCA, BOMPREZZI DELORISE, AMATO ANTONINO, BEVEVINO ROSANNA, BONAMASSA ANNAMARIA, BOSCAIN SANDRO, BARBAROSSA SIMONETTA, DAL BROI GIACOMO, BUCCINI EUGENIO, CAFFI SANDRO, BOSSI ALBERTO, TURRISI GIANFRANCO, CADEDDU MAURO, BRENNA BETTI NICOLA, VILLATA MARIO RENZO, VIA FABIO, PALMAS MARIA CRISTINA, BOSI MARIA LUISA, FASSA GIOVANNA, TURRISI ROBERTO, CAMOZZI GAETANO, VOLPE RAFFAELE, ZANNINI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.16017/2020 depositata il 16/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese restano a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso in Roma,i