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Decreto — n. 19560/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19560/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the appellant had filed the appeal against a Rome Tribunal judgment, the procedural silence regarding the proposed definition triggered the automatic withdrawal mechanism. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed definition of the case within forty days results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed definition procedure forty day deadline automatic renunciation extinction of proceedings litigation costs allocation procedural silence impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10144/2019 depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10144/2019 depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese restano a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13279/2021 R.G. proposto da : FANFANI BARBARA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10144/2019 depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese restano a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00. Così deciso in Roma,il 05/07