Cassation Court dismisses late revocation for one doctor but remands case for another due to missing incidental ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the revocation appeal filed by Roberto Antoni inadmissible due to its tardiness, while remanding the case for Carlina Albanese and others to a new cassation roll. The key facts involved two distinct groups of doctors challenging a Supreme Court order; one group argued for revocation based on a late filing, while the other claimed the lower court failed to rule on an incidental appeal. The Court distinguished these situations, ruling that the first group's remedy was time-barred, whereas the second group's case required a new trial because the original judgment was legally nonexistent due to the omission of a ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A revocation appeal is inadmissible if filed late, but if a lower court fails to rule on an incidental appeal, the cassation court may remand the case to a new roll to correct the legal non-existence of the original judgment.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 6989-2021proposto da: ALBANESE CARLINA VENERANDA, DE ALFIERI WALTER, FAVUZZI ANGELA MARIA RITA, LEONTI DOMENICA ANTONIA, MANDURINO ANGELO GABRIELE, PUTORTÌ GIOVANNI PIETRO, nonché RICCI PIERLODOVICO e RICCI MARCELLA LUDOVICA (nella qualità di eredi di Ricci Andrea), ROSSI GLORIA ANNA MARIA, TARARÀ GIUSEPPE, VENEZIANI AUGUSTO, elettivamente domiciliati in Roma, via Domenico Chelini 5, presso lo studio dell’Avvocato Marco TORTORELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.
Revocazione sentenza Cassazione -Vizio revocatorio denunciato - Omessa pronuncia su ricorso incidentale - Rimedio esperibile R.G.N.6989/2021 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; -intimati - nonché da ANTONI ROBERTO, BAGLIONI CARLA, BALANI ALESSANDRO, BALESTRIERI MATTEO, BARDI CARLO, BASSOTTI GABRIO, BENINI BRUNO, BIANCHI CLAUDIO LUIGI PAOLO, CALVI ELENA, CAMMI FABIO, CARTA EMANUELE, CESPA GIUSEPPE, CIOCCA VIRGILIO, COLUMBANO ANTONICA, CONVERSANO MICHELE, D’AMBROSIO GIAMPIERO, DELLA CORTE SALVATORE, GIAQUINTO TEODORO, GIGLIOTTI FRANCESCO, LAUDANI GIUSEPPE, LENTINI ANGELO, LODESANI MANUELA, LOSASSO GIUSEPPE, LUCARINI PAOLO PIETRO, LUISI VINCENZO STEFANO, MANETTI STEFANIA, MANFREDINI GIULIA, nonché MANGANO DARIO CARMELO e MANGANO SERENA MARIA ( qual i ered i di Mangano Santo), MENNA PASQUALE ALDO, MESSINA ANGELA MARIA (qu ale erede d i Mangano San t o ) , MITRA MARIA ENZA, NUZZI FRANCESCA, OLIVETTI ROBERTO, PAIELLI OTTAVIA, PANDIANI IRENE, PAROLI ELENA, PELLEGRINO MASSIMO, PEMPINELLO CIRO, PIERACCINI IDA CRISTINA, PIROZZI DOMENICO, PROTANO DOMENICO, REA ANGELOMARIA, REBECCHI LOREDANA, RESPANO SEBASTIANO, REY LUISA DELFINA, RICCIONI ROBERTO, RIGHI CLAUDIO, RIVA ANTONIO, RUGGIERI NICOLA, SANGUINETI ANGELO GIUSEPPE, SANTORO SALVATORE, SFERRAZZA DOMENICO, SPARANO ELISA, STICCHI VITTORIO, TAGLIAFIERRO ROBERTO, TAKLA MICHEL, TOXIRI GIOVANNI ANTONIO, TRAMINI MARIAGIOVANNA, TROIANO LUIGI, TUZI PAOLA, UNGARO GIANCARLO, VALENTI LORENZO, VIGLIANESI STEFANIA, VITIELLO GENNARO, VOLPATTI MAURIZIO, ZACCO PANCARI CARLO, elettivamente domiciliati in Roma, via Domenico Chelini 5, presso lo studio dell’Avvocato Marco TORTORELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; -intimati - avverso l’ordinanza n. 3 4 146 /201 9 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il20/ 12/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022dal consigliere Dott.
Stefano G iaime GUIZZI ; udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Mario FRESA, che ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione nella fase rescindente e rescissoria. FATTI DI CAUSA 1.Carlina Veneranda Albanese, e con la medesima altri otto dottori in medicina, meglio identificati in epigrafe, che hanno conseguito diploma di specializzazione, più gli eredi di un nono medico, ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la revocazione ex art. 391-biscod. proc. civ. dell’ordinanza di questa Corte n. 34146/19, del 20 dicembre 2019, pronunciata a l l’esito del giudizio in cui essi hannoesperito ricorso incidentale avverso la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte di Appello di Roma. 2.Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale di Roma (unitamente ad altri medici specializzati), convenendo in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze, lamentando la mancata remunerazione del loro periodo di formazione specialistica, secondo quanto previsto, invece, dall’ordinamento comunitario.
La domanda proposta veniva, però, rigettata dal giudice di prime cure, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto azionato, sicché gli attori esperivano gravame innanzi alla Corte capitolina.Essa – su l presupposto dell’operatività, nel caso di specie, del maggior termine di prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n.370 – accoglieva l’appello , sebbene limitatamente a lla posizione di quelli, fra gli appellanti, che risultavano iscritti alle rispettive scuole di specializzazione a partire daepoca successiva a l 1° gennaio 1983.
Impugnata per cassazione tale pronuncia, in via di principalità, da altro medico (tale dott. Carlo Colosimo) , proponeva ricorso successivo il dott. Luigi Di Luigi,assumendo la spettanza del diritto al risarcimento del danno anche per l’anno accademico 1982 - 1983, questione proposta pure da gli odierni ricorrenti , mediante ricorso incidentale di analogo contenuto rispetto a quello del Di Luigi. Accolto soltanto il ricorso d i costui , questa Corte nulla statuiva, invece, in merito all’impugnazione incidentale degli odierni ricorrenti, qualificandoli in epigrafe come “non depositanti”.
3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per revocazione i predetti sanitari, sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per errore di fatto nell’esame degli atti interni al giudizio, in relazione all’art. 391-biscod. proc.civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360 cod. proc. civ.”. Su tali basi chiedono l’annullamento dell’ordinanza n. 31446/19 di questa Corte, non senza informarla– essendo stata la sentenza di appello, già impugnata per cassazione, comunque cassata, e ciò in accoglimento del ricorso del dott. Di Luigi –di aver, comunque, riassunto il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ., in ragione del principio per cui ogni eventuale rilievo revocatorio può essere fatto valere nel giudizio di rinvio.
4. Con ricorso notificato (e depositato) in pari data rispetto a quello testé illustrato, anche il dott. Roberto Antoni, e con il medesimo altri sessantatré medici specializzati (e tre eredi di un ulteriore medico), ricorrono, sempre sulla base di un unico motivo, per la revocazione ex art. 391-biscod. proc. civ. della medesima ordinanza di questa Corte n. 34146/19, del 20 dicembre 2019. 4.1. Riferiscono di aver anch’essi esperito ricorso incidentale (capilista la dottoressa Simona Alcino, qui non ricorrente) avverso la già indicata sentenzan. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte di Appello di Roma, ricorso dichiarato improcedibile da questa Corte con l’ordinanza 34146/19, sul presupposto che esso non sarebbe stato depositato in cancelleria.
Assumono, per contro, gli odierni ricorrenti che, diversamente da quanto affermato nell’impugnata ordinanza di questa Corte, il ricorso da essi proposto era stato ritualmente e tempestivamente depositato, come risultante dalla nota di deposito e di iscrizione del 7 aprile 2016, allegata,in copia autentica, al presente ricorso per revocazione.Denunciano, pertanto, “violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod.proc. civ., per errore di fatto nell’esame degli atti interni al giudizio, in relazione all’art. 391-biscod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360 cod. proc. civ.”.
Su tali basi chiedono l’annullamento dell’impugnata ordinanza, dichiarando di avere pure essi riassunto il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ., in ragione del principio per cui ogni eventuale rilievo revocatorio può essere fatto valerein tale sede.
5. Sono rimasti solo intimati il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. IlProcuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso nella fase rescindente e in quella rescissoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare deve rilevarsi che entrambi i ricorsi risultano proposti tardivamente. 7.1. Infatti, essendo stato il provvedimento impugnato pubblicato il 20 dicembre 2019, il termine semestrale di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., non risulta rispettato nel caso di specie, visto che i due ricorsi sono stati notificati il 2 marzo 2021, donde la loro intempestività, e ciò pur tenendo conto dell’operatività della sospensione feriale dei termini ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e di quella, ulteriore, di sessantaquattro giorni prevista per l’emergenzaepidemiologica da “Covid 19”(ai sensi del combinato disposto degli art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e 36, comma 1, del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).
La circostanza, poi, che ambo i ricorsi siano stati notificati (e depositati) in pari data, impedisce di considerare, l’uno o l’altro, “successivo”, così inibendo l’applicazione del principio secondo cui la “unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto asé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi” (da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord.23 novembre 2021, n. 36057, Rv. 663183-01).
8. Gli esiti di tale intempestività, tuttavia, vanno diversificati per i due ricorsiper revocazione. Mentre, infatti, è inammissibile quello che vede capilista Roberto Antoni, una differente conclusione si impone in relazione all’impugnazione proposta dagli altrisanitari, dei quali è capilista Carlina VenerandaAlbanese.8.1. Invero, come già sopra meglio evidenziato, il ricorso per cassazione, proposto “ illo tempore ” – tra gli altri – dagli odierni ricorrenti che hanno (oggi) come capifila Roberto Antoni, venne dichiarato improcedibile, sul presupposto del suo deposito senza l’osservanza del termine ex art. 369 cod. proc. civ.; per contro,in merito all’altroricorso per cassazione – quello dei sanitari dei quali è, nella presente sede, capifila Carlina Veneranda Albanese – è mancata, invece, ogni statuizione.
Orbene, se in relazione alla prima delle due evenienze testé descritte il solo rimedio astrattamente esperibile – ma, nella specie, precluso dalla sua intempestiva proposizione – era, appunto, quello della revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (rimedio volto a far accertare l’errore di fatto consistito nel rilevare una tardività, del deposito del ricorso per cassazione, che si assume, invece, insussistente), in ordine alla seconda di tali evenienze deve rilevarsi che questa Corte non ha ancora esercitato il proprio potere/dovere di decidere.
Difatti, come è stato affermato, di recente, da questa Corte, in relazione ad un caso sovrapponibile a quello che occupa (proposizione di un ricorso per revocazione, anch’esso, tardivo, per far valere la mancata pronuncia su di un ricorso incidentale), poiché “è mancata una pronuncia anche solo in minima parte riferibile al ricorso da esaminare, il giudizio su di esso è totalmente mancato ed il provvedimento emesso è giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ordinanza interlocutoria 25 gennaio 2023, n. 2263). In conclusione, mentre il ricorso per revocazione che ha come capifila Roberto Antoni va dichiarato inammissibile, in relazione a quello che vede come capifila Carlina Veneranda Albanese deve dichiararsi che questa Corte ha mantenuto la potestà di procedere, per la prima volta, alla deliberazione sul ricorso originariamente proposto dai predetti, odierni, ricorrenti per revocazione.
9. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimast i sol i intimat i il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico dei ricorrent i che hanno come capifila Roberto Antoni, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibileil ricorso per revocazione che ha come capifila Roberto Antoni, dichiarando, invece, in relazione a quello che vede come capifila Carlina Veneranda Albanese, rinvio a nuovo ruolo del giudizio per cassazione già instaurato dalla stessa e dagli altri sessantasette odierni ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiricorrenti che hanno come capifila Roberto Antoni, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto p