Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19394/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine if Zurich's unchallenged email constitutes valid written proof for contract modification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19394/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the interlocutory order's request to examine the merits of the appeal arguments immediately. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected Zurich's unchallenged email as valid written proof for extending insurance coverage, violating principles of evidence and good faith. The Court decided to remand the case for a public hearing to fully assess the evidentiary value of the email under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 1888 c.c.: When a legal question regarding the validity of unchallenged written evidence arises for the first time, the Court of Cassation must remand the case for a public hearing to allow for a comprehensive examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
written evidence admissibility email contract modification good faith principle remand for public hearing insurance coverage extension uncontested written proof Civil Procedure Code assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, items 3 and 5, of the Code of Civil Procedure
–Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n.
Art. 2712 of the Civil Code
5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione degli artt.
Art. 1888 of the Civil Code
a) il gravame incidentale della Zurich era da ritenersi fondato in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie « l ’ estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
e all’art. 112 c.p.c., con “vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e- mail inviata dal funzionario di Zurich dott.
Art. 115 and 116 of the Code of Civil Procedure
art. 1888 c.c
a) il gravame incidentale della Zurich era da ritenersi fondato in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie « l ’ estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art.
art. 2712 c.c
5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione degli artt.
art. 112 c.p
e all’art. 112 c.p.c., con “vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e- mail inviata dal funzionario di Zurich dott.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7008/2021 R.G. proposto da: NARDI MAURIZIO, quale titolare della ditta individuale Corriere Bertassi di Nardi Maurizio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. GRIMALDI 47, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE CADILHAC, che lo rappresenta e difende insieme agli avvocati ROBERTO LONGO e PAOLO GIOVANNI BERNARDINI; -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e difende insieme agli avvocati ALESSIO TOTARO e CLAUDIO PERRELLA; -controricorrente- nonchè contro PIRROTTI BROKER SRL, MILANO ASSICURAZIONI SPA; -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5/2021 depositata il 04/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. – Maurizio Nardi convenne in giudizio l e società Zurich Insurance PLC (di seguito anche soltanto Zurich) e Pirrotti Broker s.r.l. (di seguito anche soltanto Pirrotti) per sentirle condannare al pagamento dell’indennizzo assicurativo – in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità vettoriale stipulato dall’attore con la Zurich Insurance e la stessa Pirrotti, con la quale ultima società aveva concluso, sin dal 1° aprile 2009, un mandato di brokeraggio e consulenza assicurativa – a seguito del furto, subito il 17 aprile 2010, di un rimorchio contenente medicinali che esso Nardi si era obbligato a trasportare per conto della SIT s.r.l.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti contestando la fondatezza della domanda attorea. La Zurich dedusse che “nella polizza assicurativa vettoriale il trasporto di medicinali era stato espressamente escluso (art. 15 lett. C)”; la Pirrotti affermò “di aver ottenuto - prima del furto - l'estensione della polizza anche per questo tipo di trasporto, come dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra essa Pirrotti e Zurich e, in particolare, dal contenuto della e-mail in data 17.11.2009 del sig. Volpi di Zurich ad essa Pirrotti”.

La Pirrotti chiese ed ottenne, altresì, di chiamare in causa a fini di manleva il proprio assicuratore, la Milano Assicurazioni S.p.A., che nel costituirsi in giudizio si oppose alle domande dell’assicurata. 1.1. –L’adito Tribunale di Milano, con sentenza del settembre 2018, rigettò la domanda di indennizzo proposta dal Nardi nei confronti della Pirrotti (con conseguente assorbimento dell’esame della domanda di manleva da quest’ultima società avanzata contro la Milano Assicurazioni), ritenendo che la stessa Pirrotti aveva “tempestivamente procurato l'estensione della garanzia assicurativa, con conseguente copertura di un nuovo rischio”, in precedenza escluso.

Il giudice di primo grado accolse, quindi, la domanda attorea nei confronti della Zurich, che condannò al pagamento in favore del Nardi della somma di euro 94.400,00, per avere la compagnia assicurativa “accettato l'estensione della polizza anche al trasporto di medicinali come accertato attraverso lo scambio di e-mail prodotto in atti ed essendo quindi relativo rischio stato coperto”. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale condannò, quindi, la Zurich a pagarle al Nardi e quest’ultimo a rifonderle alla Pirrotti e alla Milano Assicurazioni. 2.

– Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia Maurizio Nardi, in via principale (al fine di sentir condannare anche la Pirrotti, quale corresponsabile, “a pagare la differenza fra il danno da esso Nardi effettivamente subito e quanto pagatogli da Zurich in forza dell'appellata la sentenza”, lamentando altresì la “erronea regolamentazione delle spese processuali”), sia la Zurich, in via incidentale (per essere sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell’estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, «dato che il contratto doveva essere provato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi “sottoscritte”»). 2.1. - L a Corte di appello di Milano, n el contraddittorio anche con la Pirrotti s.r.l. e la Milano Assicurazioni S.p.A. , con sentenza resa pubblica il 4 gennaio 2021: accoglieva l’appello incidentale della Zurich con conseguente rigetto delle domande del Nardi nei confronti del proprio assicuratore e condanna dell’attore a restituire ad esso quanto ricevuto in forza della sentenza appellata, oltre accessori; accoglieva parzialmente l’appello principale del Nardi con conseguente condanna della Pirrotti al pagamento in suo favore della somma di euro 11.800,00, oltre accessori; dichiarava inammissibile la domanda di manleva della Pirrotti contro la Milano Assicurazioni; compensava le spese del doppio grado tra il Nardi e la Zurich e condannava la Pirrotti a rifondere al Nardi le spese del doppio grado, con compensazione delle stesse tra la Pirrotti e la Milano Assicurazioni. 2.2.

–La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservava:

a) il gravame incidentale della Zurich era da ritenersi fondato in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie « l ’ estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art. 15 lett. C che escludeva il trasporto dei medicinali) non è stato oggetto di un documento scritto per così dire “tradizionale”, cioè un’appendice contrattuale firmata dal contraente (o suo mandatario) e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di e- mail fra il broker Pirrotti e certo sign. Volpi di Zurich»;

b) si era trattato di uno scambio “di semplici, ordinarie e-mail” e non già di scambio a mezzo di posta elettronica certificata; c ) la mail ordinaria “ha il valore di una fotocopia, rectius di una riproduzione meccanica, e fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata”; d) “in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di mail non potrebbe quindi ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell’account e non un’altra persona”;

e) nel caso di specie, «la riferibilità delle e-mail (da Pirrotti a Volpi e da Volpi a Pirrotti) è stata tratta dal Tribunale solo dall’indirizzo e- mail cioè di provenienza che però … non consente di stabilire in modo sufficientemente tranquillante che a spedirle se sia stato davvero il titolare del relativo account e non un’altra persona: tale conclusione è rafforzata dal fatto che Zurich ha formalmente contestato “la mancanza” delle “sottoscrizioni”, necessarie ai fini probatori ex art. 1888 c.c.»; f ) non po teva quindi ritenersi “che l’asserita estensione assicurativa sia stata provata per iscritto”, per cui “Zurich non era obbligata a indennizzare Nardi per le conseguenze di un furto che nell’unica polizza regolarmente firmata dalle parti era stato espressamente escluso” e tanto “esime(va) … dall’esame delle altre censure mosse da Zurich all’appellata sentenza”;

g) era, invece, da accogliere, nei limiti della richiesta formulata in sede di appello, la domanda del Nardi nei confronti della Pirrotti s.r.l. per non essersi il broker avveduto che nella polizza assicurativa originaria era escluso il rischio al trasporto medicinali, quale attività prevalente del vettore nota allo stesso broker, il quale, “per le ragioni sopra esposte”, non aveva “successivamente procurato al Nardi una valida estensione assicurativa”. 3. –Per la cassazione di tale sentenza ricorre Maurizio Nardi, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso la Zurich Insurance PLC- rappresentanza Generale per l’Italia, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Pirrotti Broker s.r.l. e Milano Assicurazioni S.p.A. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2712 e 1888 c.c. e all’art. 112 c.p.c., con “vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e- mail inviata dal funzionario di Zurich dott.

Fulvio Volpe, erroneamente considerata inidonea alla modifica e quindi all’estensione della polizza assicurativa”. La Corte territoriale avrebbe operato, in violazione delle “prove legali”, un “disconoscimento d’ufficio” della comunicazione a mezzo e-mail proveniente dal funzionario di Zurich, escludendo che fosse “idonea a fungere da piena prova ai sensi degli artt. 2712 e 1888 c.c.”, pur in assenza di contestazione d’eccezione sul punto da parte di Zurich, la quale “non ha mai messo in dubbio la provenienza di detta comunicazione dal proprio organo titolare dell’account”, deducendo unicamente la “sua inidoneità modificare il contratto in essere”, ossia “la non vincolatività … del solo contenuto del messaggio”, là dove, peraltro, anche in ipotesi di disconoscimento delle e-mail, il giudice di appello avrebbe potuto, in base al principio di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole, riconoscere validità alle stesse. 2.

– Con il secondo me zzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione degli artt. 2702 e 1888 c.c., nonché “omessa pronuncia sui motivi che avrebbero potuto portare ad affermare il riconoscimento dell’efficacia di prova scritta e quindi di idoneità alla modifica estensiva della polizza assicurativa della e- mail inviata dal funzionario di Zurich dott. Fulvio Volpe, in forza del principio della libera valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti, anche in quanto scrittura non disconosciuta da Zurich”. 3.

– Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., “in quanto è stata omessa la pronuncia che nulla è dovuto dal sig. Nardi a Pirrotti Broker e Milano Assicurazioni a titolo di spese di primo grado, con condanna delle stesse Pirrotti Broker e Milano Assicurazioni alla rifusione di quanto eventualmente il sig. Nardi dovesse essere nel frattempo stato costretto a sborsare in favore di costoro”. 4. – Preliminarmente ad ogni altra delibazione, devesi rilevare che i primi due motivi di ricorso, articolati in più profili di censura, pongono comunque la questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” ai sensi dell’art.1888 c.c. Trattasi di questione che, nella sua specificità, non consta esser stata in precedenza esaminata da questa Corte e che, dunque, rende opportuno che il relativo compiuto esame avvenga all’esito di udienza pubblica, che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto.

P.Q.M.

rinvia la caus