Cassation court dismisses appeal due to missing defense counsel and remands case for new hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ivano Zara against the Regional Government of Molise and the tax agency. Zara argued for the revocation of a mortgage notice based on prior judicial decisions and criminal convictions, but his sole defense counsel had been removed from the barroll shortly before the hearing. Consequently, the court ordered a remand to a new hearing to ensure Zara could appoint a new lawyer and exercise his right to defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a party's sole defense counsel is removed from the barroll after filing an appeal but before the assigned hearing, the court must remand the case to a new hearing to allow the party to appoint a new lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27826-2021proposto da: ZARA IVANO, domiciliat o in Roma , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta t o e dife s o dall’Avvocato Giovanni DE NOTARIS; -ricorrente - contro REGIONE MOLISE, in persona del Presidente “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Pozzetto 117 , presso l’Ufficio di delegazione di Roma della Regione Molise, rappresentatae difesa dall’Avv. Claudia ANGIOLINI; -controricorrente - nonché contro Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.27826/2021 Cron.
Rep. Ud.5/4/2023 Adunanza camerale AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (già Equitalia Sud S.p.a.); -intimata - Avverso la sentenza n. 134 / 21 del la C orte di Appello di Campobasso, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/04/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto - che Ivano Zara ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 134/21, del 14 aprile 2021, della Corte di Appello di Campobasso, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 139/18, del 28 febbraio 2018, del Tribunale di Campobasso – ha confermato il rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta, nei confronti della Regione Molise e dell’agente per la riscossione, società Equitalia Sud.
S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione), in meritoal preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli in relazione ad un credito risarcitorio accertato giudizialmente , e al recupero delle spese dei vari gradi di giudizioall’uopo occorsi, riconosciuto alla Regione Molise con riferimento all’accertata responsabilità dello Zara per il reato di truffa ai danni della Regione; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver conseguito, nel 1993 , dalla Regione Molise, nella sua qualità di imprenditore agricolo, un contributo erogatogli ai sensidella legge regionale 4 settembre 1979, n. 27; - che i mputato in relazione a tale erogazione – anche nella sua qualità di già Sindaco del Comune di Acquaviva Collecroce – di diverse fattispecie di reato, lo Zara veniva condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all’art. 648-biscod. pen., perpetrato ai danni della Regione;- che v eniva, invece, esclusa – con sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Molise della Corte dei conti n. 147/05, passata in giudicato – l’ipotesi della responsabilità erariale nei confronti del Comune in precedenzaamministrato; -che s tante il passaggio in giudicato della condanna penale, la Regione Molise agiva per il risarcimento del danno, conseguendo – con statuizione adottata , in prime cure , dal Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza n. 147/03, poi confermata dalla Corte di Appello di Campobasso,con sentenza n. 21/08, a sua volta resa definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenzan. 4549/10, del 25 febbraio 2010 – la condanna dello Zara a risarcirle il danno nella misura di £ 113.197.00 (pari all’importo del contributo erogatogli), oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio; - che e ssendosi avvalsa la Regione, per l’esazi one di tali somme, della riscossione coattiva mediante ruolo, per il tramite della società Equitalia Sud, lo Zara adiva il Tribunale di Campobasso per opporsi al preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli, iniziativa respinta dal primo giudice, con decisione poi confermata in appello; - che a vverso la sentenza della Corte molisana ha proposto ricorso per cassazione lo Zara, sulla base – come detto – di quattro motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.
– violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, oltre a violazione dell’art. 2909 cod. civ.; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n . 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, in relazione all’art. 132 cod.proc. civ., nonché, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione all’art. 2909 cod. civ.; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.
–omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe comportato l’accoglimento dell’appello; -che, infine, il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione degli artt.185 cod. pen. e 651 cod. proc. pen.; - che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione Molise, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che è rimasta solo intimata l’ADER; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che , in via preliminare, deve rilevarsi che il legale del ricorrente risulta essere stato cancellato dall’albo dei cassazionisti,con decorrenza dal 30 settembre 2022 (successiva alla redazione del presente ricorso); -che tale evenienza, la quale “non comporta l’interruzione del giudizio”, suggerisce, tuttavia, a questa Corte, “per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore” (così Cass.
Sez. 3, ord. interl. 24 gennaio 2023, n. 2107, Rv. 667071-01, che, in applicazione del principio, in un caso di cancellazione dell’unico difensore del ricorrente dall’albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell’adunanza fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore).
PQM La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di dare comunicazione, della successiva nuova adunanza camerale, alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo