Cassation Court dismisses appeal due to lack of authenticated power of attorney and unauthorized representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney presented was neither authenticated nor valid for the specific proceeding. The lower court had already rejected the appeal, and the lawyers submitted a document authorizing them only for the appellate level, which the Supreme Court ruled insufficient for the cassation request. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyers were jointly condemned to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 bis c.p.c.; Art. 13 d.p.r. 115/2012: A power of attorney must be authenticated and specifically cover the current proceeding; failure to do so renders the representation invalid, making the appeal inadmissible and subjecting the lawyers to liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORGONI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16814/2022 proposto da: Tonani Raffaele Diego, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati Donzella Benedetta e Busnè Ernesto; -ricorrente - contro Mattia Patrizia; -intimata - nonchè contro Deutsche Bank Mutui S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato De Crescenzo Enrico; -controricorrente – avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente Relatore CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche:
La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 21 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Raffaele Diego Tonani avverso sentenza del Tribunale di Milano n. 6520/2021,che aveva accolto domanda ex articolo 2901 c.c. di Deutsche Bank Mutui S.p.A. in relazione ad un atto del 23 luglio 2014 con cui il Tonani aveva conferito immobili a un fondo patrimoniale. È stato proposto ricorso “per l’annullamento dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.” del suddetto giudice d’appello. Si è difesa con controricorso Deutsche Bank Mutui.
Considerato che:
1. Va rilevato che il ricorso viene presentato come “nell’interesse del Sig. Raffaele Diego Tonani”, che sarebbe rappresentato e difeso “come da procura alle liti posta in calce” all’atto conferita agli avvocati Ernesto Busnè del Foro di Monza e Benedetta Donzella del Foro di Torino. L’ultima pagina dell’atto presenta invero “procura alle liti”, la quale però recita: “Io sottoscritto Raffaele Diego Tonani delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente procedimento innanzi alla Corte d’Appello di Milano avverso la sentenza n. 6520/2021 emessa dal Tribunale di Milano, l’Avv.to Ernesto Busnè e l’avv.
Benedetta Donzella disgiuntamente tra loro, ai quali conferisco ogni e più ampio potere di legge, ivi incluso quello di transigere, conciliare, intervenire, dopo le domande riconvenzionali. Eleggo domicilio presso il predetto avvocato Ernesto Busnè in Bareggio (MI) Via Manzoni 12”. Seguono dichiarazioni di avere ricevuto informazioni sulla possibilità di ricorrere a mediazione e a convenzione di negoziazione nonché sull’utilizzazione dei dati personali. Infine, compare sopra la stampigliata dicitura “Raffaele Diego Tonani” quella che sembra una sottoscrizione composta dai tre suddetti elementi(con inversione, in quanto si parte dal cognome); e sotto questo compare la ulteriore stampigliata dicitura “E’ autentica”, che non risulta sottoscritta però da nessuno.
2. È evidente che la procura non è stata autenticata, come invece la legge impone. È altresì evidente che la procura non attieneal ricorso per cassazione, bensì concerne impugnazione davanti alla Corte d’appello di Milano avverso la sentenza n. 6520/2021 del Tribunale di Milano. Ne consegue che il ricorso non è corredato da procura, il che, assorbendo ogni altro profilo, lo rende inammissibile.
3. S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 (seguita, tra gli arresti massimati, da Cass. ord.961/2009, Cass. 11551/2015, Cass. ord. 58/2016, Cass. ord. 27530 /2017, Cass. ord. 13055/2018, Cass.ord. 16177/ 2018 , Cass. ord. 14474/2019 e Cass. ord. 34638/2021) insegna che, qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (come nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o di procura rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), "l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio".Ne deriva che gli avvocati Ernesto Busnè e Benedetta Donzella vanno condannati, in solido a questo punto per il comune interesse processuale, a rifondere a controparte le spese, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli avvocati suddetti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido gli avvocati Ernesto Busnè e Benedetta Donzella a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €2800, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte degli avvocati Ernesto Busnè e Benedetta Donzella, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a