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Decreto — n. 19305/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19305/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19305/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.400/2022 R.G. proposto da : LODEDO SERGIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DESIDERATO PETRI 36/3B, presso lo studio dell’avvocato FISCHETTO PAOLA (FSCPLA73A48B180F) rappresentato e difeso dall'avvocato ATTOLINI GIANLUCA (TTLGLC73P05B180R) -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI BRINDISI, AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.732/2021 depositata il 22/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19305/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese, essendo restati tali gli intimati; p.q. m. dichiara estinto il giudizio.

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato indennizzo del difensore d'ufficio diritto a un difensore rimborso delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.400/2022 R.G. proposto da : LODEDO SERGIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DESIDERATO PETRI 36/3B, presso lo studio dell’avvocato FISCHETTO PAOLA (FSCPLA73A48B180F) rappresentato e difeso dall'avvocato ATTOLINI GIANLUCA (TTLGLC73P05B180R) -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI BRINDISI, AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.732/2021 depositata il 22/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese, essendo restati tali gli intimati; p.q. m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il 25/06/2023 IL PRES