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Decreto — n. 19304/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19304/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19304/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.910/2022 R.G. proposto da : CANTIERI GENERALI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDINI ALESSANDRO (RLNLSN62S23E506P) -ricorrente- contro LEVITICUS SPV SRL, per il tramite di GARDANT LIBERTY SERVICING S.P.A., in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) che lo rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato PALOMBI NICOLA (PLMNCL66M07H501H); -controricorrente- nonché contro ORSA MAGGIORE SRL -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n.4404/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19304/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali obbligo di restituzione esecuzione della sentenza recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.910/2022 R.G. proposto da : CANTIERI GENERALI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDINI ALESSANDRO (RLNLSN62S23E506P) -ricorrente- contro LEVITICUS SPV SRL, per il tramite di GARDANT LIBERTY SERVICING S.P.A., in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) che lo rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato PALOMBI NICOLA (PLMNCL66M07H501H); -controricorrente- nonché contro ORSA MAGGIORE SRL -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n.4404/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 25/