Decreto — n. 19302/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25778/2022 R.G. proposto da : FRANZINI MARCO, rappresentato e difeso da ll’avvocato BERNI LUCA (BRNLCU61A13G337B); -ricorrente- contro YODA SPV SRL, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato MALIZIA ROBERTO (MLZRRT71D28H501G), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTI RENZO (CSTRNZ37A05H223S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1799/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19302/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FRANZINI MARCO, rappresentato e difeso da ll’avvocato BERNI LUCA (BRNLCU61A13G337B); -ricorrente- contro YODA SPV SRL, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato MALIZIA ROBERTO (MLZRRT71D28H501G), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTI RENZO (CSTRNZ37A05H223S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1799/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25778/2022 R.G. proposto da : FRANZINI MARCO, rappresentato e difeso da ll’avvocato BERNI LUCA (BRNLCU61A13G337B); -ricorrente- contro YODA SPV SRL, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato MALIZIA ROBERTO (MLZRRT71D28H501G), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTI RENZO (CSTRNZ37A05H223S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1799/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/06/2023