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Decreto — n. 19299/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19299/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19299/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7313/2022 R.G. proposto da : FERMI ENRICOe FERMI ETTORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CINQUEPALMI LORENZO (CNQLNZ63B13B157Z) -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliato in MILANO VIALE RESTELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CATTANEO DANIELE (CTTDNL58H12F205J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro NUCCIO PIETRO, RIVETTI DOMENICO GIULIO, FALLIMENTO IMMOBILIARE MAGENTA S.R.L., LAMARI MARIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1712/2021 depositata il 30/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19299/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FERMI ENRICOe FERMI ETTORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CINQUEPALMI LORENZO (CNQLNZ63B13B157Z) -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliato in MILANO VIALE RESTELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CATTANEO DANIELE (CTTDNL58H12F205J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro NUCCIO PIETRO, RIVETTI DOMENICO GIULIO, FALLIMENTO IMMOBILIARE MAGENTA S.R.L., LAMARI MARIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1712/2021 depositata il 30/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva opposizione al precetto esecutivo estinzione del debito accollo delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7313/2022 R.G. proposto da : FERMI ENRICOe FERMI ETTORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CINQUEPALMI LORENZO (CNQLNZ63B13B157Z) -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliato in MILANO VIALE RESTELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CATTANEO DANIELE (CTTDNL58H12F205J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro NUCCIO PIETRO, RIVETTI DOMENICO GIULIO, FALLIMENTO IMMOBILIARE MAGENTA S.R.L., LAMARI MARIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1712/2021 depositata il 30/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali a favore della parte resistente , che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioil giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 24/06/2023. IL