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Ordinanza Interlocutoria — n. 19188/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings due to pending revocation appeal regarding a certified judgment of res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the proceedings because the lower court had already issued a revocation appeal based on alleged factual error concerning a certified judgment of res judicata. The appellant argued that the legal relationship between the pharmacy and the health authority constituted a commercial transaction under specific regulations, while the health authority contested the applicability of this classification. The court decided to remand the case to the lower court's docket pending the resolution of the revocation appeal to ensure procedural consistency.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 398, comma 4 c.p.c.: When a revocation appeal is filed against a decision suspending Cassation proceedings, the Cassation court must suspend its own process and remand the case to the lower court's docket until the suspension is lifted.

Parole chiave

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suspension of proceedings revocation appeal judgment of res judicata remand to docket procedural suspension interessi di mora tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 398, comma 4 c.p.c.
5009 del 2019, con ordinanza, emessa , in data 24/07/2020, ai sensi dell’art. 398 , comma 4, cod.
Art. 380 bis.1, comma 2 c.p.c.
Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod.
art. 124 disp. att. cod. proc. civ
c iv ., ritenendo insufficie nte ai fini della prova del giudicato il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16002/2020 R.G. proposto da : ANGRISANI ANNA, domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRASSO ROMOLO (FRSRML79S08I438C) -ricorrente – contro ASL SALERNO, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CASILLI VALERIO (CSLVLR57D28H703S), FIORILLO LUCIA (FRLLCU67M45H703C), e TORTORA EMMA (TRTMME59M46H703N) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CO RTE D'APPELLO SALERNO n. 1399/2019depositata il 11/10/2019 .

R.g. n. 16002 del 2020; Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore Cristiano V alle , osserva quanto segue. RILEVATO CHE: Anna Angrisani, titolare di una farmacia accreditata con il Servizio Sanitario N azionale , otteneva un decreto ingiun t i v o nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Salerno per l’importo di oltre cento ventiseimila euro, ancora dovutole a titolo di interessi , nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie da essa erogate in favore degli assistiti.

L’Azienda Sanitaria proponeva opposizione. Il Tribunaledi Salerno, ritenendo applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Nel giudizio di appello proposto dall’Asl Anna Angrisani sollevava preliminare eccezione di giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 5009 del 2019 del Tribunale diSalerno, con riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto tra la Farmacia e l’Asl in termini di transazione commerciale di cui al menzionato d. lgs n. 231 del 2002. La Corte territoriale, sul presupposto del mancato deposito della copia della sentenza passata in giudicato con in calce l’attestazione del cancelliere di non proposta impugnazione ex art. 327 cod. p roc . c iv ., ritenendo insufficie nte ai fini della prova del giudicato il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. , respingeva l’eccezione di giudicato e accoglieva l’appello nel merito ritenendo non applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.

R.g. n. 16002 del 2020; Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, su tre motivi, Anna Angrisani. Resiste con controricorso la ASL di Salerno. Per l’adunanza del 21/06/2023 la ricorrente ha depositato memoria. RITENUTO CHE: Non occorre dare conto, allo stato, dei motivi di ricorso, in quanto il presente processo non può ancora avere seguito poiché il procedimento di questa Corte è stato sospeso dalla Corte di Appello di Salerno, dinanzi alla quale è stata proposta revocazione per asserito errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., concernente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno n. 5009 del 2019, con ordinanza, emessa , in data 24/07/2020, ai sensi dell’art. 398 , comma 4, cod. proc. civ., laddove è disciplinata la sospensione del processo dinanzi al la Corte di Cassazione disposta dal giudice della revocazione.

L’ordinanza di sospensione emanata dalla Corte territoriale risulta essere stata ritualmente prodotta in atti dal difensore della ricorrente. Deve, pertanto, disporsi il rinvio a nuovo ruolo della presente causa, in attesa della revoca della sospensione del procedimento dinanzia questa Corte. Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della revoca della sospensione. R.g. n. 16002 del 2020; Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d