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Ordinanza Interlocutoria — n. 19182/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to decide on similar appeals together for uniform interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19182/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new hearing. The appellant, Verona Ambiente, challenged a lower court order that revoked a distribution plan and declared their intervention inadmissible in an enforcement proceeding against Umberta Bertin. The court determined that the appeal raised significant uniformity issues best resolved alongside other similar pending appeals.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a cassation appeal raises relevant uniformity issues, the Collegio may decide them in a single context with other related appeals to be heard in a subsequent public session.

Parole chiave

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uniformity issues remand to new hearing joint consideration of appeals enforcement proceedings distribution plan revocation spossessamento conseguente al fallimento concordato nel fallimento revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
art. 511 c.p
329/2012 R.G.E.; con detta ordinanza, il Tribunale aveva revoc ato in parte qua il progetto di distribuzione già approvato, dichiarando l’improcedibilità dell’intervento di Verona Ambiente (spiegato quale creditor creditoris, ai sensi dell’art. 511 c.p.c.), ciò in forza dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 17616/2021R.G. proposto da: VERONA AMBIENTE s. n . c ., di Andolfo Giancarlo C. in liquidazione , elettivamente domiciliata in Roma, Via Rodi n. 32 , presso lo studio de ll ’ avv . Alessandra Flamminii Minuto, rappresentatae difesa dall’avv. Adriano Garziera come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO ATTIVA – AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETOs.p.a., in persona del curator e fallimentare Luca Pieretti, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o dall’avv.

Paolo Chiarelli , come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro N. 17616/21R.G. COMUNE DI ANGUILLARA VENETA, COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA, COMUNE DI TRIBANO , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , BERTIN UMBERTA - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 715 /2021 , depositata i l 14.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata”del 18.4.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte del P.G. d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che: Verona Ambiente s.n.c.ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali due motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Padova aveva rigettato l’opposizione ex artt. 617 - 512 c.p.c. avanzata dalla società contro l’ ordinanza del 24.10.2019 , resa dal g.e. nella procedura esecutiva immobiliare in danno di Umberta Bertin ed iscritta al N. 329/2012 R.G.E.; con detta ordinanza, il Tribunale aveva revoc ato in parte qua il progetto di distribuzione già approvato, dichiarando l’improcedibilità dell’intervento di Verona Ambiente (spiegato quale creditor creditoris, ai sensi dell’art. 511 c.p.c.), ciò in forza dell’art. 51 l.fall., e attribuendo l’intero ricavato alla curatela del Fallimento Attiva s.p.a., creditore procedente; il Fallimento Attiva s.p.a. resiste con controricorso;

Considerato che: N. 17616/21R.G. il ricorso pone rilevanti questioni nomofilattiche, che il Collegio reputa opportuno decidere in unico contesto con la trattazione - in una successiva pubblica udienza, da fissarsi a tale specifico fine- di altri ricorsi che pongono questioni similari o collegate; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.4.2023e, a seguito di rico