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Ordinanza Interlocutoria — n. 19181/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 19181/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19181/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9552/2018 proposto da: FRISCIA VINCENZO MARIA, elettivamente domiciliatoin Roma via Borsi 4 presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE , rappresentatoe difes o dall’avvocat o PASQUALE MODDERNO ; -ricorrente - contro Comune di Sciacca , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi, 72 pressolo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS, rappresenta to e difeso dall’avvocatoPELLEGRINA FALCO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1313/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 da SCRIMA ANTONIETTA. Consideratoche: Vincenzo Maria Friscia ha proposto r icorso per cassazione nei confronti del Comune di Sciacca e avverso la sentenza n. 1313/2017,emessa dalla Corte di appello di Palermo e depositata in data 13 settembre 2017; rilevatoche: il nuovo difensore della parte ricorrente ha rappresentato in memoria (v. p.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 19181/2023 — snciv · Corte di Cassazione: che è pendente,con il NRG 10650/2022, presso questa stessa Corte il ricorso avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione azionato dall’attuale ricorrente contro la sentenza impugnata con il ricorso all’esame in questa sede; la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al NRG 10650/2022, formulata dal predetto difensore con istanza depositata in data 27.2.2023 e reiterata, in via principale, nella richiamata memoria, non può essere accolta; allo stato va, invece, coordinata la decisione di due ricorsi in parola, essendo pregiudiziale la decisione sul ricorso NRG 10650/2022; risulta, pertanto, opportuno rinviare a nuovo ruolo perl'eventuale trattazione congiunta dei ricorsi.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento abbandono del procedimento sospensione dell'istruzione revoca della sospensione condizionale sospensione dell'allontanamento procedura pendente
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9552/2018 proposto da: FRISCIA VINCENZO MARIA, elettivamente domiciliatoin Roma via Borsi 4 presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE , rappresentatoe difes o dall’avvocat o PASQUALE MODDERNO ; -ricorrente - contro Comune di Sciacca , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi, 72 pressolo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS, rappresenta to e difeso dall’avvocatoPELLEGRINA FALCO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1313/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 da SCRIMA ANTONIETTA. Consideratoche: Vincenzo Maria Friscia ha proposto r icorso per cassazione nei confronti del Comune di Sciacca e avverso la sentenza n. 1313/2017,emessa dalla Corte di appello di Palermo e depositata in data 13 settembre 2017; rilevatoche: il nuovo difensore della parte ricorrente ha rappresentato in memoria (v. p.

4) che è pendente,con il NRG 10650/2022, presso questa stessa Corte il ricorso avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione azionato dall’attuale ricorrente contro la sentenza impugnata con il ricorso all’esame in questa sede; la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al NRG 10650/2022, formulata dal predetto difensore con istanza depositata in data 27.2.2023 e reiterata, in via principale, nella richiamata memoria, non può essere accolta; allo stato va, invece, coordinata la decisione di due ricorsi in parola, essendo pregiudiziale la decisione sul ricorso NRG 10650/2022; risulta, pertanto, opportuno rinviare a nuovo ruolo perl'eventuale trattazione congiunta dei ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dellaTerza S