Cassation appeal dismissed for tardiness; opposition to execution proceedings exempt from holiday term suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the late filing of the petition, which exceeded the statutory sixty-day deadline. The appellants argued for the suspension of the deadline during holidays, but the Court ruled that opposition to execution proceedings are explicitly excluded from such suspensions by specific legislation. Consequently, the lower court's judgment became final and binding, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12; Art. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969 n. 742: Opposition to execution proceedings are expressly excluded from the holiday suspension of terms, meaning the entire litigation process, including appeals, must follow the standard calendar rules.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28017/2021R.G. proposto da ORLANDI MARIO E PESCI MARIA CRISTINA, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliat i per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’Avv. Giuseppe Maria Giammusso e dall’Avv. Giulia Vitali –ricorrenti – contro UNIPOLREC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv.
Claudia Domenichini –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2086 /20 2 1 del la CORTE D’ APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 12 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 28017/2021 Cons. est. Raffaele Rossi rilevato che Unipol Banca S.p.A. (cui, lite pendente, è succeduta la UnipolReC S.p.A.) promosse espropriazione di crediti presso terzi in danno di Mario Orlandi e Maria Cristina Pesci e nei riguardi della Cassa di previdenza agenti Unipol (terzo pignorato); gli esecutati proposero opposizione all’esecuzione, adducendo, in sintesi, l’impignorabilità delle somme staggite, dacché integranti fondo previdenziale assimilabile alla fattispecie prevista dall’art. 2117 cod. civ., e, in subordine, la pignorabilità delle somme nei limiti del quinto; all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Bologna accertò la pignorabilità nella misura di un quinto del credito pignorato, con pronuncia confermata dalla decisione in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello interposto dagli esecutati; ricorrono per cassazione Mario Orlandi e Maria Cristina Pesci per cinque motivi, cui resiste, con controricorso, UnipolReC S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che è superfluo dare conto dei cinque motivi di ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso per tardività; la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva; r.g. n. 28017/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963;
Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass.10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827); al riguardo, è noto che, quando è lo stesso ricorrente a dedurre che il provvedimento oggetto di ricorso gli sia stato notificato, tanto attiva il suo onere di produrne la copia notificata; orbene, avverso la sentenza qui impugnata - che, pubblicata il 12 agosto 2021, viene espressamente indicata come notificata in data 23 agosto 2021 - il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto inviato a mezzo PEC) il giorno 29 ottobre 202 1 , irri mediabilmente elasso il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione; la riscontrata inammissibilità del ricorso per cassazione ( con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la definitiva incontrovertibilità della situazione oggetto del contendere) rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell’intero giudizio (anche nei gradi di merito) in pretermissione di un litisconsorte necessario, il terzo pignorato (parte necessaria nelle opposizioni esecutive:
Cass. 18/05/2021, n. r.g. n. 28017/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 13533 e successive plurime conformi), apparendo superfluo (ed anzi non consentito) disporre la rimessione della causa al giudice di merito, per rinnovare la trattazione di una causa svolta sì con la pretermissione di un litisconsorte necessario ma oramai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata (similmenteCass. 18/11/2022, n. 34107); il regolamento delle spese del grado seguela soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.