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Ordinanza — n. 19165/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice opposition due to lack of standing for prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19165/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Rosaria Rito's appeal against the Rome Capital City's refusal to admit her opposition to a tax notice. Rito argued that the opposition should be admissible without a 30-day deadline because she learned of the notice via a role extract, and she sought to invoke prescription of the debt. The court ruled that the right to oppose a tax notice is strictly limited to cases of non-notification or invalid notification, excluding defenses like prescription which require a specific interest in action not present here.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 615 c.p.c.: The right to oppose a tax notice is strictly limited to cases of non-notification or invalid notification, excluding defenses like prescription which require a specific interest in action not present when no enforcement action was taken.

Parole chiave

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tax notice opposition prescription defense standing to sue role extract notification administrative enforcement opposizione al precetto esecutivo arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
3639 del 02/03/2021, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa sede in ordine alla inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. dell’estratto di ruolo del quale la Rito era venuta a conoscenza in carenza di notifica della cartella esattoriale.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011
e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Valle Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R.
art. 615 cod. proc. civ
3639 del 02/03/2021, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa sede in ordine alla inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26283 del 2022
Cass. 07/03/2022, n. 7353
Cass. 13/09/2019, n. 22925
Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass.
Cass. 07/03/2019, n. 6723
22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n.
Cass. 10/11/2016, n. 22946
Cass. 13/10/2016, n. 20618
22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14380/2021 R.G. proposto da : RITO ROSARIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla via FRANCESCO DE SANCTIS n. 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE ENRICO (MGGNRC70E09H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro AGENZIA delleENTRATE RISCOSSIONE -intimata – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 3639/2021 depositata il02/03/2021.

Ad. 03/05/2023; R.g. n. 14380 del 2021 estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Rosaria Rito impugna con un unico, complesso, motivo la sentenza del Tribunale di Roma, n. 3639 del 02/03/2021, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa sede in ordine alla inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. dell’estratto di ruolo del quale la Rito era venuta a conoscenza in carenza di notifica della cartella esattoriale.

Resiste con controricorso Roma Capitale. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. La difesa della ricorrente ha depositato plurime memorie, recanti le date del 03/03/2023 e del 28/03/2023 e 10/05/2023, ossia successiva all’adunanza in cui la causa è stata trattata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 112, 615 e 617 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la ricorrente censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assoggettata al termine di trenta giorni la proposizione dell’azione volta a far dichiarare la estinzione del credito per decorso della prescrizione, da ricondurre invece nell’alveo delle opposizioni all’esecuzione, proponibili senza termine.

Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenzain conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). Ad. 03/05/2023; R.g. n. 14380 del 2021 estensore: C. Valle Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis , rubricato «Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato:

«L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia. Con la sentenza del n. 26283del 06/09/2022 , infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».

I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: Ad. 03/05/2023; R.g. n. 14380 del 2021 estensore: C. Valle -l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversaconfigurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.

Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Ad. 03/05/2023; R.g. n. 14380 del 2021 estensore: C. Valle Come questa Corte ha già reiteramente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in essoriportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353;

Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618). A tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio , perché la domanda non poteva essere originariamente proposta. La circostanza dell’essere stato il ricorso notificato e depositato prima della richiamata sopravvenienza normativa, e del successivo intervento nomofilattico, rende sussistenti idonee ragioni per disporre compensazionedelle spese di tutte le fasi del giudizio. Il Collegio riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell’int