Cassation court dismisses appeal regarding litigation cost allocation between private party and tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Gianluca Adriani's cassation appeal against a Rome appellate court decision ordering cost compensation between him and the tax authority. Adriani argued that the lower court erred by compensating costs with the tax entity despite his opposition being accepted, citing procedural violations. The court rejected this claim, ruling that the cost allocation was legally sound and consistent with prevailing jurisprudence regarding the admissibility of objections to tax notices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: The court may order compensation of litigation costs between a private party and a tax authority even when the private party's opposition is accepted, provided the lower court's reasoning aligns with the majority judicial interpretation on the admissibility of such objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18222/2021R.G. proposto da ADRIANI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell’Avv. Gianluca Fontanella, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro ROMA CAPITALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – Avverso la sentenza n. 7113/2021delTRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno27 aprile 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22 marzo2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. Gianluca Adriani propose innanzi il G iudice di pace di Roma opposizione avverso plurime cartell e di pagamento, causalmente SPESE DI LITE – COMPENSAZIONE r.g. n. 18222/2021 Cons. est. Raffaele Rossi ascrittea sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciute mediante estratt i di ruolo motu proprio acquisiti,adducendo l’omessa notifica delle cartell e e l’estinzione dell e pretesecreditorie per decorso del termine di prescrizione .
2. All’esito del giudizio di prime cure -svolto in contraddittorio con l’ente creditore, Roma Capitale, e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione – la domanda venne dichiarata inammissibile, con compensazione delle spese.
3. Accogliendo l’appello spiegatodall’originario attore, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione (in ragione dell’annullamento ex lege dei carichi inferiori a mille euro previsto dall’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136); regolando le spese del doppio grado di giudizio secondo il canone della soccombenza virtuale, ha condanna to Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere le spese all’opponente, mentre ne ha disposto la compensazione tra quest’ultimo e Roma Capitale.
4. Ricorre per cassazione Gianluca Adriani, affidandosi ad un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità Roma Capitale ed Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene ritualmente intimate.
5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia (ex art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c od. proc. civ., per avere il giudice d’appello disposto la compensazione delle spese di lite con l’ente impositore Roma Capitale, nonostante l’integrale accoglimento (seppur tramite soccombenza virtuale) dell’opposizione. r.g. n. 18222/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi 1.1. La doglianza è infondata: l’impugnata compensazione è conforme a diritto, quantunque occorra, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., emendare la motivazione espressa sul punto dal giudice territoriale. La gravata sentenza, dopo aver affermato l’ammissibilità della opposizione proposta avverso una cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti, ha giustificato la deroga al principio della soccombenza (virtuale) nei rapporti tra l’opponente e l’ente creditore Roma Capitale sul rilievo della estraneità di questo «alla responsabilità nella prescrizione della riscossione».
Ravvisa invece la Corte gravi ed ecce zionali ragioni legittimanti la pronuncia ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella obiettiva opinabilità della questione integrante il thema decidendum della controversia e nella esistenza di oscillanti soluzioni sul tema offerte dalla giurisprudenza (circostanze giustificanti la compensazione delle spese: così Cass. 11/03/2022, n. 7992; Cass. 07/08/2019, n. 21157; Cass. 15/05/2018, n. 11815; Cass. 29/11/2016, n. 24234; da ultimo, Cass. 25/11/2022, n. 34875). Invero, l’opzione ermeneutica seguita dal giudice territoriale sulla ravvisabilità di un interesse ad agire nel caso in esame si pone in frontale contrasto con orientamento, assolutamente maggioritario, del giudice della nomofilachia secondo cui l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali laprescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass.r.g. n. 18222/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618). E tanto è sufficiente a fondare la compensazione delle spese tra le parti, senza necessità di tener conto dello ius superveniens (ovvero dell’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) che ha positivamente sancito la regola della inammissibilità (salvo specifiche e tassative eccezioni, qui non ricorrenti) dellatutela anticipata avverso cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate (per l’indiretta rilevanza della sopravvenienza normativa ai fini del regolamento delle spese, cfr.
Cass. 08/02/2023, n. 3812).
2. Rigettato il ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, per la indefensio delle parti intimate.
3. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso a