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Ordinanza — n. 19068/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for allowing appellate court to substitute first-instance reasoning on appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19068/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Istituto Neurologico Mediterraneo against the Rome Court of Appeal's decision. The appellant argued that the appellate court violated the principle of contradiction by substituting the first-instance judge's reasoning without declaring the original judgment null. The court held that the appellate court correctly exercised its power to substitute flawed reasoning on appeal grounds, provided the new reasoning was based on established case facts and within the scope of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 353, 354 c.p.c.; The appellate court may, without violating the principle of contradiction, substitute the reasoning of the first-instance judge on appeal grounds, provided the new reasoning is rooted in the acquired case facts and does not concern judgments with res judicata effect.

Parole chiave

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appellate substitution of reasoning principle of contradiction scope of appeal grounds res judicata effect appellate court powers fedecommesso credito di contributi azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Considerato che: 1.Il ricorso è affidato ad un “unico ed assorbente motivo”, con il quale l’istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt.
Art. 132 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
Art. 1373 c.c.
Art. 353 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
rigetta il ricorso condann a ndo parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 5500 oltre a gli esborsi per euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 111 Cost
Considerato che: 1.Il ricorso è affidato ad un “unico ed assorbente motivo”, con il quale l’istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost.
art. 1373 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 696/2002
Cass. 4889/2016
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30197/2020 proposto da: Istituto Neurologico Mediterraneo-Neuromed S . p .A., rappresentata e difesa dall’avvocato Iacovone Nicolino; -ricorrente - contro Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros, rappresentata e difesa dall’avvocatoLeone Lorenza Roberta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4971/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti; Rilevato che:1- Su ric or s o di Atradius, il Tribunale di Roma con decreto n. 16106/2013 ingiungeva all’Istituto Neurologico Mediterraneo il pagamento della somma di euro 25.767,08, oltre accessori, in relazione a fideiussioni n. PT 16804, PT 16805 e PT 16806.

Avverso il decreto ingiuntivo veniva fatta opposizione. Il giudice di primo grado, rigettandola, confermava il decreto ingiuntivo n. 16106/2013. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5158/2020 rigettava l’appello proposto dall’Istituto e, quindi, confermava la sentenza del giudice di primo grado. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’Istituto Neurologico. Ha resistito con controricorso la società Atradius. Il difensore della società resistente ha depositato memoria a sostegno delle proprie richieste.

Considerato che: 1.Il ricorso è affidato ad un “unico ed assorbente motivo”, con il quale l’istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 161 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, invece di rilevare il difetto di motivazione in cui era incorso il giudice di primo grado, ha motivato sulle questioni in relazione alle quali quest’ultimo non aveva motivato. Osserva la parte ricorrente che il giudice di primo grado non aveva scrutinato in sentenza due eccezioni sollevate in sede di atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

Precisamente, in rito aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva di Atradius, mentre nel merito aveva rilevato (al punto 1.5 della opposizione) di aver richiesto a Atradius con lettera raccomandata del 19 settembre 2011 lo svincolo delle garanzie per cui è causa, ritenendo concluso l’impegno contrattuale con il beneficiario della polizza (il Ministero dell’Università e della Ricerca), concludendo con la richiesta (formulata in via di ulteriore subordine) di dichiarare la domanda ex adversoproposta infondata per detto motivo. Aggiunge la parte ricorrente che non intende confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata proprio perché il giudice d’appello, errando, non aveva dichiarato la nullità assoluta della sentenza del giudice di primo grado, ma aveva dichiarato che vi era stata motivazione implicita.

2. Il ricorso è infondato. La corte territoriale, nella sentenza impugnata, dopo aver ripercorso il contenuto della sentenza di primo grado ed il contenuto dei due motivi di appello, rigettate alcune eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata, - ha rigettato il primo motivo di impugnazione con cui era stato sostenuto che il giudice di primo grado non aveva provveduto sull’eccezione di legittimazione attiva di Atradius e di insussistenza del credito, argomentando che entrambe le eccezioni erano state implicitamente rigettate e spiegando peraltro perché avrebbero dovuto rigettarsi; -ha rigettato il secondo motivo di impugnazione prospettante la risoluzione del contratto di fideiussione, argomentando sul fatto che l’Istituto non aveva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fideiussione con una mera disdetta ex art. 1373 c.c., in quanto non aveva provato l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca (intercorrente tra detto istituto ed il Ministero dell’Università e della Ricerca), oggetto di garanzia, e, d’altra parte, la Mediocredito, quale banca cofinanziatrice, aveva espressamente negato su tale presupposto la possibilità di svincolo dell’Istituto.

Così operando, la corte di merito, ben lungi dall’incorrere dal vizio denunciato dall’Istituto ricorrente, ha dato corretta applicazione al consolidato orientamento di legittimità (Cass. 696/2002; Cass.4889/2016) secondo il quale il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato.D’altronde, sono gli artt. 353 e 354 c.p.c. a delineare i vizi del la sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d’appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul devolutum, e logicamente ciò include anche l’integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, liquidatecome in dispositivo, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

rigetta il ricorso condann a ndo parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 5500 oltre a gli esborsi per euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d