Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19048/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocatory action extension to third party sub-purchaser under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19048/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the second instance judgment regarding a revocatory action extended to a third-party sub-purchaser. The appellant argued that the extension constituted an inadmissible new claim violating procedural limits, while the lower courts held it was a natural extension of the original fraudulent transfer suit. The Supreme Court rejected this, ruling that the judge's discretionary authorization to call a third party under Article 106 of the Code of Civil Procedure is not subject to appeal or cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 106 c.p.c.; The discretionary power of the judge to authorize the calling of a third party in a revocatory action cannot be the subject of appeal or cassation, as it involves a non-reviewable evaluation of the unity of the cause and security relationship.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocatory action third party sub-purchaser unity of cause discretionary power procedural admissibility fraudulent transfer cassation review azione revocatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 115 c.c.
Art. 116 c.c.
Art. 2901 c.c.
Art. 106 c.p.c.
articolo 183 c.p
L’attore otteneva comunque l’autorizzazione a chiamare in causa la Ravello, la quale si costituiva, eccependonella comparsa di costituzione del 30 settembre 2009 -e poi anche nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c.
art. 2901 c.c
articolo 2901 c.c
Pertanto la domanda revocatoria avanzata nei confronti di Ravello, più che domanda nuova, “era da intendersi domanda autonoma, quale estensione naturale della domanda originaria” - la corte territoriale infatti ammette espressamente l’azione ex articolo 2901 c.c.
articolo 106 c.p
La corte territoriale non affronta, in effetti, i limiti dell’articolo 106 c.p.c.
articolo 269 c.p
- questione insita ora nel primo motivo, nonostante la non correttezza della rubrica -, che non possonorisolversi richiamando l’articolo 269 c.p.c., giacché la norma che prevede il potere cui si rapporta quest’ultimo è proprio l’articolo 106 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 2331/2022
Cassation court dismisses appeal regarding alternative claims against architect and contractor for professional fees.
Cass. 25676/2014
Cass. 6208/2013
2331/2022, Cass.25676/2014,Cass. 6208/2013, Cass.
Cass. 15693/2009
6208/2013, Cass. 15693/2009).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28534/2020 proposto da: Ravello - Actividades Artisticas e de Espectaculos Sa, rappresentata e difesa dall’avvocato Murgolo Lucia; -ricorrente - contro Cappetta Luigi Pio, Baurellias -Marketing e Servicios de Consultadorias Comercial Lda; -intimati - nonchè contro Cappetta Riccardo, rappresentato e difeso dall’avvocato Viola Alessio Maria; -controricorrente – avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente Relatore CHIARA GRAZIOSI:

Rilevatoche: 28534 /20 20 Con atto di citazione del 16 aprile 2007 Riccardo Cappetta conveniva davanti al Tribunale di Foggia Luigi Pio Cappetta e Daniele Cappetta nonché la società portoghese Baurellias, esercitando azione pauliana per due vendite -la prima il 12 gennaio 2004 di quote di Gercap S.r.l. e la seconda il 6 febbraio 2004 di immobili - che sarebbero state compiute “in frode de l credito” attoreo di euro 608.685,35 oltre accessori. Interrotto il giudizio per la morte di DanieleCappetta e riassunto poi nei confronti di Luigi PioCappetta quale suo erede e nei confronti della Baurellias - la quale all’udienza del 14 gennaio 2008 eccepiva difetto di legittimazione passiva per avere nelle more alienato i beni ad un’altra società portoghese, Ravello SA - , Riccardo Cappetta chiedeva sequestro conservativo nei confronti della società Baurelliasper impedire l’alienazione da questa dei beni o di una parte dei beni, ex articolo 2905, secondo comma, c.c. Il giudice istruttore, con ordinanza del 15 aprile 2008, rigettava l’istanza cautelare, osservandotra l’altro che Baurellias aveva documentato di avere già trasferito i beni con atti del 15 ottobre e del 19 ottobre 2007 aRavello - e quindi anteriormente alla notifica del ricorso per ottenerne il sequestro, avvenuta il 25 febbraio 2008 -.

L’attore otteneva comunque l’autorizzazione a chiamare in causa la Ravello, la quale si costituiva, eccependonella comparsa di costituzione del 30 settembre 2009 -e poi anche nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. - l’inammissibilità della nuova domanda verso di sé proposta.Senza esprimersi al riguardo, il Tribunale, con sentenza del 28 aprile 2014, accoglieva la domanda pauliana, dichiarando inefficaci nei confronti dell’attore le vendite da Luigi Pio Cappetta aBaurellias e da quest’ultima a Ravello. La Corte d’appello di Bari, in seguito, con sentenza del 20 gennaio 2020, rigettava ogni gravame.

Ravello ha presentato ricorso sulla base di due motivi - illustrato anche con memoria -, da cui si è difeso con controricorso Riccardo Cappetta. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Considerato che:

1. Il primo motivo viene rubricato come violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., aggiungendo peraltro “in relazione alla eccepita inammissibilità della nuova domanda” nei confronti della parte chiamata. Si censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilità perché nuova della domanda proposta nei confronti dell’attuale ricorrente. L’originaria domanda pauliana riguardava il debitore e il terzo primo acquirente Baurellias; chiamando “il terzo subacquirente” Ravello, si sarebbe proposta una nuova azione in riferimento all’articolo 2901, quarto comma, c.c., non presentata neppure nell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., in cui invece era stata chiesta solo l’autorizzazione alla chiamata in causa.

Si osserva che l’eccezione di inammissibilità della nuova domanda proposta nei confronti della parte chiamata in causa era stata subito sollevata nella comparsa di risposta del 30 settembre 2009 di Ravello e ribadita nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. del 19 novembre 2009 nonché, considerato che il giudice non si era mai pronunciato al riguardo, nella comparsa conclusionale del 30 dicembre 2013. Si sostiene che si era verificata una mutatio libelli per avere “ampliato il petitum della causa chiedendo la declaratoria di fraudolenza e d’inefficacia” degli atti dell’ottobre 2007:

“l’originaria azione revocatoria era quella prevista dal comma 1 dell’art. 2901 c.c., che coinvolgeva il debitore (Cappetta Luigi) ed il terzo primo acquirente (la Baurellias)”, mentre chiamando in causa il terzo subacquirente, cioè l’attuale ricorrente Ravello “l’attore ha promosso una nuova azione revocatoria, quella prevista dal comma 4 dell’art. 2901 e.e. (sic)”: domanda inammissibile perché rappresentante appunto una mutatio libelli, nulla potendosi introdurredi nuovo dopo l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché degli articoli 2470, 2471, 2652 e 2900 c.c. quanto ai requisiti della domanda revocatoria.

3. Riguardo al primo motivo, si osserva che il giudice d’appellorileva (a pagina 11 della sentenza) che l’appello dell’attuale ricorrente lamenta che in primo grado “con l’atto di chiamata in causa erastata richiamata la dichiaratoria di fraudolenza ed inefficacia di due nuovi contratti” di cessione dei beni tra Baurellias e Ravello nel 2007 (per un lapsus calami, 2008), e quindi erano state presentate domande nuove, perché “quelle originarie erano riferite solo ai contratti” tra i Cappetta e Baurellias. La corte territoriale rigetta la censura dell’appellante osservando che il tribunale aveva autorizzato la chiamata di terzo subacquirente“non essendo il convenuto principale (la Baurellias) in possesso dei beni” onde “la domanda poteva essere estesa” ad ulteriori atti di trasferimento.

Pertanto la domanda revocatoria avanzata nei confronti di Ravello, più che domanda nuova, “era da intendersi domanda autonoma, quale estensione naturale della domanda originaria” - la corte territoriale infatti ammette espressamente l’azione ex articolo 2901 c.c. “a cascata” -. La corte territoriale non affronta, in effetti, i limiti dell’articolo 106 c.p.c. - questione insita ora nel primo motivo, nonostante la non correttezza della rubrica -, che non possonorisolversi richiamando l’articolo 269 c.p.c., giacché la norma che prevede il potere cui si rapporta quest’ultimo è proprio l’articolo 106 c.p.c.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sempre rimarcato il potere discrezionale del giudice nel disporre o negare l’autorizzazioneex articolo 106 c.p.c., giungendo ad affermare che l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’articolo 106 c.p.c. coinvolge una valutazione totalmente discrezionale e che quindi non può costituire oggetto d’appello e di ricorso per cassazione (ex multis tra gli arresti più recenti: Cass. 2331/2022, Cass.25676/2014,Cass. 6208/2013, Cass. 15693/2009). Peraltro, l’articolo 106 c.p.c. disegna un perimetro per l’esercizio del potere di autorizzazione del giudice, proprio come avviene per ogni potere conferitogli: la ritenuta comunanza della causa e il preteso rapporto di garanzia.

Nel caso in esame, è evidente l’inesistenza di un rapporto di garanzia. La comunanza della causa merita, ictu oculi, un più approfondito scandaglio. Si è dinanzi, a ben guardare, all’applicazione di una norma, appunto l’articolo 106 c.p.c., applicazione che, secondo la suddetta giurisprudenza tralaticia, non è tutelata quanto alla sua correttezza mediante alcuna impugnazione; e ciò tanto più appare degno di riflessione in quanto l’applicazione non viene effettuata come un provvedimento tendenzialmente stabile, bensì con un provvedimento del giudice istruttore.

Si ritiene pertanto opportuno