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Ordinanza Interlocutoria — n. 19044/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to resolve judicial conflict on evidence distortion under Art. 2901 c.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19044/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new docket pending resolution of a judicial conflict by the Supreme Court's Plenary Section regarding evidence distortion. The appellants argued that the lower courts misinterpreted bank transfers and invoices to establish fraud under Article 2901 of the Civil Code. The court declined to rule on the merits because existing precedent creates an unresolved legal contradiction that must be settled first.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; When a lower court distorts evidence to establish fraud under Article 2901 of the Civil Code, the Supreme Court must determine if this constitutes a violation of the principle of truth, requiring a resolution of the existing judicial conflict before the case can be remanded.

Parole chiave

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Article 2901 Civil Code distortion of evidence judicial conflict revocatory action fraudulent intent remand to new docket Supreme Court Plenary Section contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 43 l. fall.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l.
Art. 2901 c.c.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. per avere la corte territoriale, travisando le prove assunte, ritenuto che nella specie sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’azione da detto articolo previsto.
articolo 2901 c.c
e Roberto Pansini agiva ex articolo 2901 c.c., venendopoi succeduta da Guber Banca s.p.a., quale procuratrice speciale della cessionaria del credito Oasis Securitisation s.r.l.; accogliendo, il Tribunale di Pavia dichiarava inefficaci nei confronti di Guber i l contratto di locazione stipulato tra Immobilia s.r.l.
art. 2901 c.c
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17199/2016
Cass. ord. n. 8895/2023
Va disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite risolvano il contrasto di giurisprudenza, segnalato da Cass. ord. n. 8895/2023 e da Cass.
Cass. ord. n. 11111/2023
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Testo completo

re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4490/2020 proposto da: Immobilia S . r . l . e Pansini Roberto, rappresentati e difesi dall’avvocato Bertoli Fiorella; -ricorrente - contro:D d Real Estate S.r.l. e Habitat S . r . l . ; -intimati - nonchè contro: Guber Banca S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiDe Rosa Damiano e Capaldo Carolina; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4278/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

Rilevato che:1. Italfondiario s.p.a., quale procuratrice speciale di Intesa San Paolo s.p.a., nei confronti di Immobilia s.r.l. e Roberto Pansini agiva ex articolo 2901 c.c., venendopoi succeduta da Guber Banca s.p.a., quale procuratrice speciale della cessionaria del credito Oasis Securitisation s.r.l.; accogliendo, il Tribunale di Pavia dichiarava inefficaci nei confronti di Guber i l contratto di locazione stipulato tra Immobilia s.r.l. e D D Real Estate s.r.l. nonché il contratto di subaffitto stipulato tra D D Real Estate s.r.l. e Habitat s.r.l.

La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 4278 / 2019 confermava poi la decisione del giudice di primo grado.

2. Avverso la sentenza d’appello, Immobilia s.r.l. e Roberto Pansini hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito Guber Banca s.p.a. con controricorso. Considerato che: 3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall . per avere la corte territoriale preliminarmente dichiarato il difetto di agire in relazione alla mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito del fallimento della convenuta Habitat s.r.l., richiamando Cass.n. 17199/2016. 3.2.

Il secondo motivo, strettamente connesso a quel lo precedente, lamenta omesso esame di fatto decisivo e controverso per mancata considera zi o ne che l’azione revocatoria nel caso di specie era stata esperita dopo la dichiarazione del fallimento; e comunque il patrimonio del fallito sarebbe insensibile all e pretese dei soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento.3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. per avere la corte territoriale, travisando le prove assunte, ritenuto che nella specie sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’azione da detto articolo previsto.

Si sostiene che dai documenti acquisiti (bonifici, fatture e movimentazione bancaria) emergeva l’esistenza di un debito scaduto, rappresentato da denaro speso per la ristrutturazione del bene in locazione. Si chiede di affermare il principio di diritto per cui non può essere promossa azione revocatoria di fronte alla comprovata sussistenza di un debito scaduto, in vista del cui pagamento venga compiuto un atto, ancorché pregiudizievole. 3.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. ed omessa/insufficiente motivazione nella parte in cui la corte ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per agire in revocatoria e, in particolare, l’eventus damnied il consilium fraudis.

4. Va disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite risolvano il contrasto di giurisprudenza, segnalato da Cass. ord. n. 8895/2023 e da Cass. ord. n. 11111 / 2023 in tema di travisamento della prova, che è presente nell’oggetto del terzo motivo del presente ricorso in esame.

P.Q.M.

Rimet