Cassation appeal dismissed; necessary co-litigant omitted requires new trial role assignment under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by ordering the integration of the necessary co-litigant, Silvia Nicoletta Tesè, into the proceedings. Although the appellant argued for dismissal based on procedural nullities regarding the death of the appellate lawyer, the court found the omission of the spouse violated the rule of necessary co-litigation. Consequently, the case was remitted to a new trial role to ensure the required party's participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 301, Art. 331, Art. 360 cod. proc. civ.: The omission of a necessary co-litigant in a civil proceeding renders the judgment voidable and mandates the integration of the missing party before the case can proceed to a new trial role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25290/2021R.G. proposto da Barone Bernardo Stefano Maria, rappresentat o e difes o dagli Avv. ti Antonino Calafato (p.e.c. indicata: calafatoantonino@avvocatiagrigento.it) e Francesco Calafato (p.e.c.: francescocalafato@avvocatiagrigento.it); –ricorrente – contro Failla Onofrio, titolare della ditta Pubbliemme di Failla Onofrio , rappresentato e difes o dall’Avv. Michele Figliomeni (p.e.c. indicata: michelefigliomeni@avvocatiagrigento.it); –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Palermo n. 1077/2021 , Oggetto Revocatoria ordinaria —Azione revocatoria di atto di costituzione di fondo patrimoniale — Coniuge non debitore — Litisconsorzio necessario —Conseguenze depositata il 29 giugno2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: pronunciando sull’azione revocatoria ordinaria proposta da Onofrio Failla nei confronti di Bernardo Stefano Maria Barone e della di lui moglie Silvia Nicoletta Tesè, a tutela della garanzia patrimoniale sui crediti vantati nei confronti del primo, quale legale rappresentante dell’Associazione culturale “Il Cerchio”, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1078 del 2016, dichiarò inopponibile, nei confronti dell’attore, l’atto con il quale i coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale alcuni immobilie li condannò alle spese di lite; con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello interposto dai soccombenti, condannandoli alle spese del grado; avverso tale sentenza il solo Bernardo Stefano Maria Barone propone ricorso per cassazione con unico mezzo , cui resiste l’intimato, depositando controricorso; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il controricorrente hadepositato memoria; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 301 cod. proc. civ . e nullità della sentenza e del procedimento a causa della mancata interruzione per decesso dell'unico difensore costituito per l'appellante , Avv.
Gerlando Buttafuoco, avvenuto il 25 settembre 2019; produce a comprova certificato di morte rilasciato dall'Ufficio di Stato civile del Comune di Agrigento;occorre preliminarmente rilevare che il ricorso ha omesso di evocare nel presente giudizio la propria consorte Silvia Nicoletta Tesè, benché questa sia stata parte del giudizio in entrambi i gradi di merito, e destinataria delle pronunce rese a conclusione degli stessi; trattandosi di litisconsorte necessaria (v. da ultimo Cass.24/03/2023, n. 8447 ; ma v. anche Cass. 09/04/2019 , n. 9806 ; 03/08/2017, n. 19330; 27/01/2012, n. 1242; 18/10/2011, n. 21494), deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Silvia Nicoletta Tesè, fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte